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STATO CIVILE: trascrizione di certificati di nascita, matrimonio, divorzio, morte

E’ obbligatorio far trascrivere in Italia atti o certificati relativi a eventi di stato civile di cittadini italiani, verificatisi durante la loro permanenza all’estero, a qualsiasi titolo.

Il Consolato fornisce assistenza per la trascrizione in Italia di atti e certificati emessi da Autorità estere riguardanti nascita, morte, matrimonio, unione civile e divorzio di cittadini italiani che si trovino all’estero a qualsiasi titolo. Gli atti devono essere  presentati in originale dai cittadini italiani presenti nella circoscrizione di questo Consolato, che poi li trasmette al Comune italiano di competenza. Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito della Farnesina o per e-mail.

 

CHI PUO’ UTILIZZARE QUESTO SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini italiani residenti nella nostra circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE. I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento, producendo la relativa documentazione.

 

NASCITA

La trascrizione in Italia di un certificato di nascita rilasciato da Autorità del Regno Unito può essere richiesta anche per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, compilato e firmato da uno dei genitori, preferibilmente quello di cittadinanza italiana;
  2. in caso di nascita nel Regno Unito, il certificato di nascita (birth certificate) solo in originale, apostillato e tradotto in italiano. In caso di nascita in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il certificato di nascita dovrà essere legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare.
  3. fotocopia del passaporto o della carta d’identità (non scaduti) di ciascun genitore;
  4. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

ATTENZIONE! Qualora i genitori si siano sposati in Italia o abbiano già registrato in Italia il proprio matrimonio avvenuto all’estero, è sufficiente che sul certificato di nascita compaia un solo dichiarante (informant). In caso di matrimonio avvenuto all’estero, è necessario allegare la richiesta di registrazione del certificato di matrimonio (v. sotto). Se i genitori non sono coniugati, è invece necessario che sul certificato compaiano come dichiaranti i nomi di entrambi i genitori. Nel caso di figli appartenenti a coppie dello stesso sesso unite civilmente, visitare l’apposita sezione più in basso.

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

 

MATRIMONIO

La trascrizione in Italia di un certificato di matrimonio rilasciato da Autorità del Regno Unito può essere richiesta anche per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, firmato da entrambi i coniugi;
  2. in caso di matrimonio nel Regno Unito, il certificato di matrimonio (full marriage certificate) in originale, apostillato e tradotto in italiano.  In caso di matrimonio avvenuto in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il certificato di matrimonio dovrà essere legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare;
  3. fotocopia del passaporto o della carta d’identità (non scaduti) di ciascun nubendo;
  4. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

 

UNIONE CIVILE/MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

La trascrizione in Italia di un certificato di unione civile o di matrimonio con persona dello stesso sesso, rilasciato da Autorità del Regno Unito, può essere richiesta anche per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, firmato da entrambi gli uniti;
  2. in caso di unione civile o matrimonio con persone dello stesso sesso nel Regno Unito, il certificato di matrimonio (civil partnership/marriage) in originale, apostillato e tradotto in italiano. In caso di unione in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il certificato di matrimonio dovrà essere legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare;
  3. fotocopia del passaporto o della carta d’identità (non scaduti) per ciascuno degli uniti;
  4. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

IMPORTANTE! Sia le unioni civili, sia i matrimoni avvenuti all’estero verranno trascritti nell’ordinamento italiano nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune come unione civile (art. 9, comma 1, DPCM 144/2016). Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule “unito/unita civilmente” (art. 7, comma 2, DPCM 144/2016).

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

DIVORZIO

La trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio emessa nel Regno Unito può essere richiesta anche per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto sotto elencato, a seconda del proprio caso.

 

(A) SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE NEL REGNO UNITO FINO AL 31/12/2020

È necessario allegare quanto segue:

  1. formulario firmato dal connazionale che richiede la trascrizione;
  2. copia semplice di valido documento didentità (preferibilmente italiano) del richiedente la trascrizione;
  3. sentenza di divorzio (decree absolute), solo in originale, munita del timbro del Giudice I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’, accompagnata da traduzione in italiano. In caso di sentenza trasmessa da Tribunale britannico in formato PDF, il documento originale col timbro anzidetto non è richiesto, ma insieme al PDF va prodotto il testo del messaggio con cui il Tribunale ha trasmesso il documento al richiedente, con traduzione in italiano;
  4. modello art. 39 – d180 solo in originale, compilato dall’interessato, datato, firmato e timbrato dal tribunale, recante la dicitura ‘I certify that this is a true copy of the original document filed with this Court’ (o altra analoga dicitura del tribunale). La traduzione non è richiesta;
  5. se la sentenza è stata resa in contumacia (default of appearance) e se il richiedente la trascrizione è l’attore (petitioner), è richiesta la relata di notifica al convenuto (acknowledgement of service) e munito del suddetto timbro true copy da parte del Giudice e traduzione in italiano;
  6. se vi sono figli minori, è inoltre necessario presentare uno tra i seguenti:

6a) accordo sui figli minori (agreement on children) munito di traduzione in italiano e recante il suddetto timbro true copy da parte del Giudice;

6b) lettera del Tribunale, attestante la non necessità di intervento in merito a figli minori;

6c) accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti davanti ad avvocato britannico od organismi riconosciuti dal Governo britannico, tradotto in italiano;

6d) autocertificazione in italiano attestante una delle predette circostanze;

7. se non vi sono figli minori, è invece necessaria un’autocertificazione in italiano, attestante tale circostanza;

8. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

 

 

(B) SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE NEL REGNO UNITO DOPO IL 31/12/2020

È necessario allegare quanto segue:

  1. formulario firmato dal connazionale che richiede la trascrizione;
  2. copia semplice di valido documento didentità (preferibilmente italiano) del richiedente la trascrizione;
  3. decree nisi solo in originale, tradotto in italiano, recante il timbro del GiudiceI certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’. Questo documento dev’essere legalizzato con apostílle, rilasciata dall’FCDO;
  4. decree absolute solo in originale, munito di traduzione in italiano e timbro del Giudice con la dicituraI certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’. Questo documento dev’essere legalizzato con apostílle dell’FCDO. In caso di sentenza trasmessa da Tribunale britannico in formato PDF, il documento originale col timbro anzidetto non è richiesto, basta allegare il file PDF e il testo del messaggio con cui il Tribunale ha trasmesso il documento al richiedente, con traduzione in italiano;
  5. se la sentenza è stata resa in contumacia (default of appearance) e se il richiedente la trascrizione è l’attore (petitioner), è richiesta la relata di notifica al convenuto (acknowledgement of service) e munito del suddetto timbro true copy da parte del Giudice e traduzione in italiano;
  6. se vi sono figli minori, è inoltre necessario allegare uno tra i seguenti:

6a) accordo sui figli minori (agreement on children) munito di traduzione in italiano e recante il suddetto timbro true copy da parte del Giudice, apostillato e tradotto in italiano;

6b) lettera del Tribunale, attestante la non necessità di interventi in merito a figli minori, apostillata e tradotta in italiano;

6c) accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti davanti ad avvocato britannico od organismi riconosciuti dal Governo britannico, apostillato e tradotto in italiano;

6d) autocertificazione in italiano, attestante una delle predette circostanze;

7. se non vi sono figli minori, è invece necessario presentare un’autocertificazione in italiano in tal senso;

8. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

 

 

(C) SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE IN PAESI TERZI

Le sentenze di divorzio emesse in altri Paesi devono essere presentate complete di legalizzazione e traduzione in italiano, dopo aver contattato la competente Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese in cui la sentenza è stata emessa.

E’ necessario allegare una busta special delivery pre-affrancata e pre-indirizzata per eventuale restituzione della documentazione.

 

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

 

 

MORTE

La trascrizione in Italia di un certificato di morte rilasciato da Autorità del Regno Unito può essere richiesta anche per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, accompagnato da fotocopia del documento d’identità del richiedente;
  2. in caso di decesso avvenuto nel Regno Unito, il certificato di morte (Extract of an Entry in the Registers of Deaths) SOLO in originale, apostillato e tradotto in italiano.  In caso di morte in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, l’atto di morte legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare;
  3. fotocopia del documento d’identità del deceduto.

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

Aggiornamento 03.05.2024 EM