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STATO CIVILE: trascrizione di certificati di nascita, matrimonio, divorzio, morte

E’ obbligatorio far trascrivere in Italia atti o certificati relativi a eventi di stato civile di cittadini italiani, verificatisi durante la loro permanenza all’estero, a qualsiasi titolo.

Il Consolato fornisce assistenza per la trascrizione in Italia di atti e certificati emessi da Autorità estere riguardanti nascita, morte, matrimonio, unione civile e divorzio di cittadini italiani che si trovino all’estero a qualsiasi titolo. Gli atti devono essere  presentati in originale dai cittadini italiani presenti nella circoscrizione di questo Consolato, che poi li trasmette al Comune italiano di competenza. Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito della Farnesina o per e-mail.

 

CHI PUO’ UTILIZZARE QUESTO SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini italiani residenti nella nostra circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE. I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento, producendo la relativa documentazione.

 

NASCITA

La trascrizione in Italia di un certificato di nascita rilasciato da Autorità del Regno Unito si richiede per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, compilato e firmato da uno dei genitori, preferibilmente quello di cittadinanza italiana;
  2. in caso di nascita nel Regno Unito, il certificato di nascita (birth certificate) solo in originale, apostillato e tradotto in italiano. In caso di nascita in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il certificato di nascita dovrà essere legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare.
  3. fotocopia del passaporto o della carta d’identità (non scaduti) di ciascun genitore;
  4. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

ATTENZIONE! Qualora i genitori si siano sposati in Italia o abbiano già registrato in Italia il proprio matrimonio avvenuto all’estero, è sufficiente che sul certificato di nascita compaia un solo dichiarante (informant). In caso di matrimonio avvenuto all’estero, è necessario allegare la richiesta di registrazione del certificato di matrimonio (v. sotto). Se i genitori non sono coniugati, è invece necessario che sul certificato compaiano come dichiaranti i nomi di entrambi i genitori. Nel caso di figli appartenenti a coppie dello stesso sesso unite civilmente, visitare l’apposita sezione più in basso.

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

 

MATRIMONIO

La trascrizione in Italia di un certificato di matrimonio rilasciato da Autorità del Regno Unito si richiede per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, firmato da entrambi i coniugi;
  2. in caso di matrimonio nel Regno Unito, il certificato di matrimonio (full marriage certificate) in originale, apostillato e tradotto in italiano.  In caso di matrimonio avvenuto in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il certificato di matrimonio dovrà essere legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare;
  3. fotocopia del passaporto o della carta d’identità (non scaduti) di ciascun nubendo;
  4. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

 

UNIONE CIVILE/MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

La trascrizione in Italia di un certificato di unione civile o di matrimonio con persona dello stesso sesso, rilasciato da Autorità del Regno Unito, si richiede per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, firmato da entrambi gli uniti;
  2. in caso di unione civile o matrimonio con persone dello stesso sesso nel Regno Unito, il certificato di matrimonio (civil partnership/marriage) in originale, apostillato e tradotto in italiano. In caso di unione in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il certificato di matrimonio dovrà essere legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare;
  3. fotocopia del passaporto o della carta d’identità (non scaduti) per ciascuno degli uniti;
  4. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

IMPORTANTE! Sia le unioni civili, sia i matrimoni avvenuti all’estero verranno trascritti nell’ordinamento italiano nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune come unione civile (art. 9, comma 1, DPCM 144/2016). Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule “unito/unita civilmente” (art. 7, comma 2, DPCM 144/2016).

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

DIVORZIO

La trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio emessa nel Regno Unito si richiede per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto sotto elencato, a seconda del proprio caso.

 

(A) SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE NEL REGNO UNITO FINO AL 31/12/2020

È necessario allegare quanto segue:

  1. Formulario firmato dal connazionale che richiede la trascrizione;
  2. Copia semplice di valido documento didentità (preferibilmente italiano) del richiedente la trascrizione;
  3. Decree absolute (final order, Sentenza di divorzio), solo in originale, munito di dichiarazione “I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF AN ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT sottoscritta e timbrata dal Giudice o in alternativa da un notary public o solicitor, accompagnato da traduzione in italiano. In aggiunta, in caso il divorzio sia stato trasmesso dalla Corte in formato digitale (PDF a mezzo email), allegare anche  la nota di consegna (email) con cui la Corte trasmette il documento al richiedente.
  4. Modello art. 39 – d180 solo in originale, compilato dall’interessato, datato, firmato e munito di dichiarazione “I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF AN ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT (o altra analoga dicitura del tribunale) sottoscritta e timbrata dal Giudice o in alternativa di eguale dichiarazione di un notary public o solicitor. La traduzione non è richiesta;
  5. Nel caso la sentenza sia stata resa in contumacia (“Default of Appearance”) ed il richiedente sia il “petitioner” (attore), si necessita della conferma di relata di notifica al convenuto (“Acknowledgement of service”) con traduzione in italiano e munita sempre del suddetto timbro di “I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF AN ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT” da parte del Giudice, o in alternativa di eguale dichiarazione di un notary public o solicitor.
  6. Nel caso vi siano figli minori al tempo della presentazione della domanda, allegare l’accordo sui figli minori (“child arrangements”).  Tale accordo deve essere munito  del suddetto timbro ‘’ I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT’’ da parte del Giudice, o in alternativa di eguale dichiarazione di un solicitor o notary public, e di traduzione in italiano.   In caso non ci sia stato un “child arrangements order”, è possibile fornire uno dei seguenti documenti:
  • lettera della Corte che certifica la non necessità di intervento in merito a figli minori con traduzione in italiano,
  • prova di accordo raggiunto tra le parti in merito davanti ad avvocato britannico o agenzia/organismi riconosciuti dal Governo britannico con traduzione in italiano
  • autocertificazione in italiano attestante una delle predette circostanze;

7. Se non vi sono figli minori, è invece necessaria un’autocertificazione in italiano, attestante tale circostanza;

8. Busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

 

IMPORTANTE: tutti i documenti richiesti (escluso il documento di identita’) devono essere forniti in originale, NON SI AMMETTONO FOTOCOPIE O COPIE CERTIFICATE.

(B) SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE NEL REGNO UNITO DOPO IL 31/12/2020

È necessario allegare quanto segue:

  1. formulario firmato dal connazionale che richiede la trascrizione;
  2. copia semplice di valido documento didentità (preferibilmente italiano) del richiedente la trascrizione;
  3. decree nisi (provisional order), in originale, munito di dichiarazione “I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF AN ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT sottoscritta e timbrata dal Giudice o in alternativa da un notary public o solicitor, accompagnato da traduzione in italiano. Questo documento dev’essere legalizzato con apostílle, rilasciata dall’FCDO.
  4. decree absolute (final order) in originale, munito del timbro del Giudice (o in alternativa di eguale dichiarazione di un avvocato o notaio britannico): ‘‘I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF AN ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT’’. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con apostílle, rilasciata dall’FCDO e accompagnato da traduzione in italiano. La traduzione non necessita di Apostille. In caso sia stato trasmesso dalla Corte in formato digitale (PDF a mezzo email) allegare anche la nota di consegna con cui la Corte trasmette il documento al richiedente.
  5. Se la sentenza è stata resa in contumacia (default of appearance) e se il richiedente la trascrizione è l’attore (petitioner), è richiesta la relata di notifica al convenuto (acknowledgement of service) e munito del suddetto timbro true copy da parte del Giudice e traduzione in italiano.
  6. Nel caso vi siano figli minori al tempo della presentazione della domanda, allegare l’accordo sui figli minori (“child arrangements”).  Tale accordo deve essere munito  del suddetto timbro di ‘’ I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT FILED WITH THIS COURT’’ da parte del Giudice, o in alternativa di eguale dichiarazione di un solicitor o notary public, e di traduzione in italiano.   In caso non ci sia stato un “child arrangements order”, è possibile fornire uno dei seguenti documenti:
    • lettera della Corte che certifica la non necessità di intervento in merito a figli minori con traduzione in italiano,
    • prova di accordo raggiunto tra le parti in merito davanti ad avvocato britannico o agenzia/organismi riconosciuti dal Governo britannico con traduzione in italiano,
    • autocertificazione in italiano attestante una delle predette circostanze;

7. se non vi sono figli minori, è invece necessario presentare un’autocertificazione in italiano in tal senso;

8. busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

 

 

(C) SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE IN PAESI DIVERSI DAL REGNO UNITO

Le sentenze di divorzio emesse in Paesi diversi dal Regno Unito devono essere presentate in base alle informazioni disponibili riguardo alla trascrizione del divorzio sul sito della competente Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese in cui la sentenza è stata emessa e/o contattando la suddetta Sede competente.

E’ necessario allegare una busta special delivery pre-affrancata e pre-indirizzata per eventuale restituzione della documentazione.

 

 

IMPORTANTE!

  1. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  2. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  3. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

 

 

MORTE

La trascrizione in Italia di un certificato di morte rilasciato da Autorità del Regno Unito si richiede per posta, senza presentarsi in Consolato, inviandoci quanto segue:

  1. formulario, accompagnato da fotocopia del documento d’identità della persona che richiede la trascrizione;
  2. in caso di decesso avvenuto nel Regno Unito, il certificato di morte (Extract of an Entry in the Registers of Deaths) SOLO in originale, apostillato e tradotto in italiano.  In caso di morte in Paesi esteri diversi dal Regno Unito, l’atto di morte legalizzato e tradotto in italiano secondo le modalità indicate dal competente ufficio consolare;
  3. fotocopia del documento d’identità del deceduto.

 

IMPORTANTE!

  1. Il decesso del coniuge di un cittadino italiano e’ anch’esso soggetto a trascrizione, anche se il coniuge non era cittadino italiano.
  2. Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnate dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  3. In linea generale, le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono essere apostillate.
  4. Non si accettano fotocopie. Gli originali di atti e certificati non possono essere restituiti. Richieste incomplete o errate vengono restituite al mittente.

 

Quanto sopra elencato dev’essere inviato a:

Consolato d’Italia – STATO CIVILE

58 Spring Gardens

Manchester  M2 1EW

Aggiornamento 03.05.2024 EM