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Cambio nome, cognome o sesso

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni (ad esempio cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale). In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Alcuni casi specifici riguardano le donne. Per la legge italiana, la cittadina italiana coniugata conserva per l’anagrafe il proprio cognome da nubile. Se, a seguito di matrimonio straniero, la cittadina italiana coniugata ha già mutato il proprio cognome in quello da coniugata, non è possibile chiedere il cambiamento del cognome per la legge italiana semplicemente per farlo combaciare con il cognome attribuito secondo la legge britannica. Al piu’, dopo aver chiesto la trascrizione del matrimonio (https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/stato-civile/), sarà possibile chiedere l’aggiunta del cognome del coniuge sulla pagina 4 del passaporto, e chiedere un certificato di concordanza anagrafica (https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/certificati/) che attesti l’identità delle due generalità, italiana e britannica.

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione di Manchester possono presentare domanda inviando per posta cartacea la seguente documentazione:

  1. modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/altri-servizi/albo-consolare/modulistica/);

 

ATTENZIONE: Nel caso di domanda di cambiamento di nome o cognome in favore di un figlio minore, occorre utilizzare uno specifico modulo (https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/altri-servizi/albo-consolare/modulistica/) che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato da:

– copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore,

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà congiunta, in cui entrambi i genitori esprimono per iscritto il proprio consenso al cambiamento del nome o cognome del minore.

 

  1. copia di un proprio documento di identita’;
  2. dichiarazioni di consenso al cambiamento del nome o cognome rilasciate da parte del coniuge, genitori, fratelli e/o sorelle, firmate e datate dalle suddette persone e accompagnate da copia del loro documento di identità valido;
  3. certificato penale britannico (“Police certificate for immigration purposes”) in originale, legalizzato e tradotto ( https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni/) e firmato (in caso di rilascio senza firma, esso deve essere firmato da un pubblico ufficiale), non piu’ vecchio di sei mesi. Il certificato penale deve contenere ogni eventuale altro nominativo;
  4. deed poll, o Atto Notorio Giurato, solo nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto il cambio del nome o cognome nel Regno Unito, legalizzato e tradotto (https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni/).
  5. eventuale altra documentazione aggiuntiva a sostegno della domanda, che deve essere apostillata/legalizzata e tradotta (https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni/) se di origine straniera.

La documentazione deve essere inviata a:

Consolato d’Italia – Ufficio Anagrafe e Stato Civile

58 Spring Gardens – II Floor

M2 1EW Manchester

 

ATTENZIONE: la domanda verrà trasmessa al Prefetto della Provincia nel luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Sarà il Prefetto a valutare l’istanza e, se meritevole di essere accolta, autorizzare il cambio di nome e/o cognome.

Se la domanda verrà accolta, verrà emesso un Decreto Provvisorio. Il consolato affiggerà sull’albo consolare (https://consmanchester.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/altri-servizi/albo-consolare/), per 30 giorni, un avviso contenente il sunto della domanda. In mancanza di opposizioni, la Prefettura emetterà un Decreto Definitivo di cambio di nome e cognome. L’interessato dovrà poi richiedere al Comune di nascita la trascrizione e l’annotazione del Decreto, e successivamente potrà chiedere il rilascio di documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).

 

Domanda di ripristino del nome/cognome originario

Ai sensi dell’art. 98, comma 2, del DPR 3 novembre 2000, della Circolare n. 397 del 15.05.2008 del Ministero del’ Interno e della Sentenza della Corte Costituzionale n.286 dell’08.11.2016, è possibile richiedere il ripristino del cognome originario attribuito al momento della nascita nel proprio certificato di nascita straniero. Nel caso ciò venga richiesto in favore di minori, la richiesta dovrà essere accompagnata da prova della comune volontà dei genitori in tal senso di attribuire al figlio anche il cognome materno.

La domanda deve essere inviata direttamente al Comune in cui l’atto di nascita è stato trascritto, cui si prega di rivolgersi.

 

Cambio dati anagrafici per cambio di sesso

Nell’ordinamento italiano le richieste di cambiamento di nome che accompagnino richieste di cambiamento di sesso sono unicamente di competenza del Tribunale della Provincia in cui è ubicato il Comune di nascita o di trascrizione del proprio certificato di nascita.

Per questo tipo di richieste si prega dunque di inviare la domanda direttamente al Tribunale competente in Italia.