Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale. Le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni (es. cognomi o nomi ridicoli o vergognosi, oppure che rivelano origine naturale). Le motivazioni devono essere espresse in modo dettagliato e adeguatamente documentate.
Il cambio del cognome non può essere richiesto per farsi attribuire:
- cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza;
- il cognome del coniuge, in quanto secondo la legge italiana la donna conserva il cognome da nubile anche dopo il matrimonio. Se è necessario provare la corrispondenza tra il cognome inglese e quello italiano, è possibile richiedere al Consolato di aggiungere il cognome del coniuge a pagina 4 del passaporto, oppure di rilasciare un certificato di concordanza anagrafica.
Come richiedere il cambio del nome o del cognome
I cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione consolare di Manchester devono presentare la seguente documentazione:
- Modulo di richiesta compilato in lingua italiana e firmato dal richiedente.
- Dichiarazione di assenso al cambiamento del nome compilato e firmato dal coniuge, dai genitori, dai fratelli e dalle sorelle del richiedente.
- Fotocopia di un documento d’identità, preferibilmente italiano, del richiedente e dei relativi coniuge, genitori, fratelli e sorelle.
- Certificato penale britannico (Police certificate for immigration purposes) in originale, apostillato e tradotto in italiano. Il certificato deve fare riferimento a ogni nominativo utilizzato dalla persona e non deve essere più vecchio di sei mesi. Il certificato penale non è necessario per i cambi di nome relativi a minori di 14 anni.
- Deed poll in originale, apostillato e tradotto in italiano. (se il cambio del nome è già avvenuto nel Regno Unito).
- Eventuale documentazione aggiuntiva a sostegno della richiesta, tradotta in italiano;
- Busta special delivery pre-affrancata e pre-indirizzata, per l’eventuale restituzione delle pratiche incomplete o irricevibili.
Se la richiesta viene presentata per un minorenne, il modulo di cui al punto 1 dev’essere sostituito dai seguenti moduli, firmati da entrambi i genitori:
- Dichiarazione sostitutiva congiunta di atto di notorietà per minorenni (DOC) (PDF)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica e di stato civile per minorenni (DOC) (PDF)
Tutta la suddetta documentazione dev’essere spedita a:
Consolato d’Italia
Ufficio Stato Civile
58, Spring Gardens
Manchester M2 1EW
Cosa succede dopo aver presentato la domanda
Quando il Consolato riceverà la domanda, effettuerà i propri controlli. Se i controlli hanno esito positivo, il Consolato trasmette la pratica alla Prefettura competente per il Comune AIRE del cittadino. Le pratiche incomplete o mal formulate saranno restituite al richiedente.
Terminata questa fase, il Consolato non ha più alcun potere decisionale sul merito o sulle tempistiche di trattazione della domanda. I tempi di valutazione da parte della Prefettura possono variare da pochi mesi a 1/2 anni, a seconda del carico di lavoro giacente presso le singole prefetture.
Se la domanda viene accolta dalla Prefettura:
- La Prefetura emanerà un Decreto Provvisorio di cambiamento del nome e/o cognome e lo invierà al Consolato;
- Il Consolato pubblicherà per 30 giorni sull’albo consolare un avviso contenente il sunto della domanda;
- Trascorso il termine di 30 giorni, il Consolato darà notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
- La Prefettura emetterà il Decreto Definitivo di cambiamento del nome e/o cognome e lo invierà al Consolato;
- Il Consolato trasmetterà all’interessato il Decreto Definitivo;
- L’interessato dovrà richiedere la trascrizione e annotazione del decreto al proprio Comune di nascita o, se nato all’estero, Comune AIRE;
- Una volta trascritto, sarà possibile richiedere nuovi documenti con le generalità aggiornate (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).
Ripristino del cognome originario
Le persone che sono nate all’estero acquisendo una doppia cittadinanza hanno diritto a richiedere il ripristino del cognome originario, così come indicato sull’atto di nascita secondo la normativa locale. In questo caso, la domanda va presentata direttamente al Comune italiano di trascrizione dell’atto di nascita.
Per maggiori informazioni: D.P.R. 396/2000, art. 98; Circolari del Ministero dell’Interno n. 397/2008 e n. 4/2010; Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016.
Cambio del nome per cambio di sesso
Le richieste di cambiamento del nome che accompagnino richieste di cambiamento di sesso vanno presentate direttamente al Tribunale italiano competente per il Comune di nascita o di trascrizione del proprio certificato di nascita.
Per maggiori informazioni: sito web del Ministero della Giustizia.