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Apostille e Legalizzazioni – Traduzioni

Per essere fatti valere davanti alle autorità italiane, i documenti (atti, certificati, sentenze, etc…) rilasciati dalle autorità estere devono essere legalizzati o apostillati e tradotti in lingua italiana.

Prima di essere presentati al Consolato, i documenti stranieri devono essere legalizzati e tradotti secondo le indicazioni fornite in questa pagina.

Documenti rilasciati da autorità del Regno Unito

I documenti rilasciati dalle autorità del Regno Unito (es. il General Registry Office) devono essere:

  • Apostillati dal FCDO secondo le modalità indicate a questo link (solo in modalità paper-based);
  • Tradotti in italiano in modo professionale. Il Consolato non effettua traduzionima si limita a certificare la conformità delle traduzioni allegate alle pratiche consolari (es. richieste di cittadinanza o trascrizione di atti di stato civile). Non è necessario tradurre l’apostilla. Attenzione: le traduzioni non conformi agli originali non verranno accettate e l’intera pratica verrà restituita al richiedente.

Documenti rilasciati in Stati diversi dal Regno Unito

Se il documento è stato rilasciato in uno Stato diverso dal Regno Unito, è necessario fare riferimento alle modalità di legalizzazione indicate dall’ambasciata o consolato d’Italia competente per il luogo di rilascio del documento.

Molti Stati (link all’elenco) hanno ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, che consente di evitare la legalizzazione presso l’ufficio diplomatico-consolare italiano. In questo caso, è necessario richiedere l’apposizione dell’apostille direttamente alle autorità interne dello Stato che ha rilasciato il documento.

In entrambi i casi, i documenti dovranno essere tradotti in italiano in modo professionale:

  • Se il documento è in lingua inglese, è necessario farlo tradurre, ma non è necessario far certificare o asseverare la traduzione. Il Consolato certificherà la conformità delle traduzioni allegate alle pratiche consolari (es. richieste di cittadinanza o trascrizione di atti di stato civile). Attenzione: le traduzioni non conformi agli originali non verranno accettate e l’intera pratica verrà restituita al richiedente.
  • Se il documento è in una lingua diversa dall’inglese, la traduzione dovrà essere certificata o legalizzata secondo le modalità indicate dall’ufficio consolare italiano competente per il luogo di rilascio del documento. In alternativa, la traduzione può essere asseverata in Italia.
  • Non è necessario tradurre l’apostilla.