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Nascita

Questa pagina è stata aggiornata ai sensi del Decreto-Legge n. 36 del 28/03/2025, che ha modificato le modalità di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza. Le richieste di trascrizione, complete e accoglibili, presentate entro il 27/03/2025, saranno trattate secondo la normativa previgente.

Affinché venga riconosciuta la cittadinanza italiana di un minorenne nato all’estero, è necessario far trascrivere il suo atto di nascita in Italia.

La trascrizione può essere richiesta direttamente al Comune AIRE di uno dei genitori, seguendo le istruzioni fornite dal Comune. In questo caso, la conformità della traduzione non potrà essere certificata da questo Consolato. Se il minore risiede all’estero, i genitori devono richiederne anche l’iscrizione all’AIRE.

In alternativa, se il minore italiano è nato o residente nella circoscrizione consolare di Manchester, la trascrizione può essere richiesta tramite questo Consolato. Per sapere quali documenti è necessario presentare, cliccare sulla prima condizione che si applica al minore tra le quattro elencate qui sotto.

Se il minore non rientra in nessuna delle quattro condizioni sotto elencate, non è cittadino italiano e quindi non è possibile trascrivere il suo atto di nascita.

  1. Formulario NAS-A compilato in tutte le sue parti, firmato dai genitori (o almeno dal genitore italiano);
  2. Certificato di nascita:
    • se il minore è nato nel Regno Unitocertified copy of an entry of birth in originale, apostillata e tradotta in italiano;
    • se il minore è nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia → estratto dell’atto di nascita su modello plurilingue in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);
    • se il minore è nato in un altro Stato → fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalità di legalizzazione e traduzione indicate dall’ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita;
  3. Fotocopia dei passaporti e dei documenti d’identità eventualmente già posseduti dal minore;
  4. Fotocopia di un passaporto o documento d’identità, non scaduto, di ciascun genitore. I genitori italiani devono allegare il passaporto o la carta d’identità italiani;
  5. Busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

Inoltre, se i genitori si sono sposati o uniti civilmente all’estero e il relativo atto non è stato ancora trascritto in Italia, è necessario richiedere contestualmente la trascrizione del certificato di matrimonio o unione civile.

Invece, se i genitori non sono coniugati né uniti civilmente, è necessario che entrambi compaiano come dichiaranti (informants) sul certificato di nascita. In caso contrario, devono fare un riconoscimento di filiazione di un figlio naturale nato fuori dal matrimonio (ai sensi degli articoli 250 e seguenti del D.P.R. 396/2000) presso un notaio. L’originale del riconoscimento deve essere presentato al Consolato (se fatto presso un notaio britannico, previa apostillata e traduzione in italiano).

  1. Formulario NAS-B compilato in tutte le sue parti, firmato dai genitori (o almeno dal genitore italiano);
  2. Certificato di nascita:
    • se il minore è nato nel Regno Unitocertified copy of an entry of birth in originale, apostillata e tradotta in italiano;
    • se il minore è nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia → estratto dell’atto di nascita su modello plurilingue in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);
    • se il minore è nato in un altro Stato → fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalità di legalizzazione e traduzione indicate dall’ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita;
  3. Certificato di residenza storico del genitore italiano, da richiedere al Comune presso il quale ha risieduto per almeno 2 anni continuativi;
  4. Fotocopia dei passaporti e dei documenti d’identità eventualmente già posseduti dal minore;
  5. Fotocopia di un passaporto o documento d’identità, non scaduto, di ciascun genitore. I genitori italiani devono allegare il passaporto o la carta d’identità italiani;
  6. Busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

Inoltre, se i genitori si sono sposati o uniti civilmente all’estero e il relativo atto non è stato ancora trascritto in Italia, è necessario richiedere contestualmente la trascrizione del certificato di matrimonio o unione civile.

Invece, se i genitori non sono coniugati né uniti civilmente, è necessario che entrambi compaiano come dichiaranti (informants) sul certificato di nascita. In caso contrario, devono fare un riconoscimento di filiazione di un figlio naturale nato fuori dal matrimonio (ai sensi degli articoli 250 e seguenti del D.P.R. 396/2000) presso un notaio. L’originale del riconoscimento deve essere presentato al Consolato (se fatto presso un notaio britannico, previa apostillata e traduzione in italiano).

  1. Formulario NAS-C compilato in tutte le sue parti, firmato dai genitori (o almeno dal genitore italiano);
  2. Certificato di nascita:
    • se il minore è nato nel Regno Unitocertified copy of an entry of birth in originale, apostillata e tradotta in italiano;
    • se il minore è nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia → estratto dell’atto di nascita su modello plurilingue in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);
    • se il minore è nato in un altro Stato → fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalità di legalizzazione e traduzione indicate dall’ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita;
  3. Prova della nascita in Italia del nonno italiano a cui si fa riferimento (es. la fotocopia di un passaporto o di documento d’identità italiano, oppure un certificato di nascita o un estratto di nascita rilasciati dal Comune di nascita del nonno);
  4. Prova della parentela tra il genitore e il nonno italiano a cui si fa riferimento (es. estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità del genitore, rilasciato dal relativo Comune AIRE);
  5. Fotocopia dei passaporti e dei documenti d’identità eventualmente già posseduti dal minore;
  6. Fotocopia di un passaporto o documento d’identità, non scaduto, di ciascun genitore. I genitori italiani devono allegare il passaporto o la carta d’identità italiani;
  7. Busta special delivery per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.

Inoltre, se i genitori si sono sposati o uniti civilmente all’estero e il relativo atto non è stato ancora trascritto in Italia, è necessario richiedere contestualmente la trascrizione del certificato di matrimonio o unione civile.

Invece, se i genitori non sono coniugati né uniti civilmente, è necessario che entrambi compaiano come dichiaranti (informants) sul certificato di nascita. In caso contrario, devono fare un riconoscimento di filiazione di un figlio naturale nato fuori dal matrimonio (ai sensi degli articoli 250 e seguenti del D.P.R. 396/2000) presso un notaio. L’originale del riconoscimento deve essere presentato al Consolato (se fatto presso un notaio britannico, previa apostillata e traduzione in italiano).

Se il minore è apolide, uno dei genitori può scrivere una mail a manchester.civile@esteri.it, indicando nell’oggetto “COGNOME Nome – Minore apolide – Trascrizione atto di nascita”.
Nella mail bisogna indicare i dati anagrafici completi dei genitori e del minore (cognome, nome, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanze), allegando una scansione di tutti i passaporti e documenti d’identità da loro posseduti.
Il Consolato, dopo aver esaminato la richiesta, indicherà la documentazione che dovrà essere spedita ai fini della trascrizione dell’atto di nascita.


Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione

La trascrizione in Italia di un atto di nascita si richiede per posta, spedendo la documentazione indicata nel proprio caso (A, B, C o D) al seguente indirizzo:

Consolato d’Italia
Ufficio Stato Civile
58, Spring Gardens
Manchester M2 1EW

Le richieste incomplete o errate saranno restituite al mittente. All’esito della lavorazione della pratica, il richiedente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta.


Informazioni importanti

  • I maggiorenni per i quali non sia mai stata richiesta la trascrizione dell’atto di nascita non possono seguire le procedure indicate in questa pagina, ma devono presentare una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
  • Tutti i documenti devono essere presentati in originale (eccetto i passaporti e i documenti d’identità, di cui basta una fotocopia).
  • Gli atti trascritti devono essere conservati nell’archivio del Consolato, quindi non saranno restituiti.
  • Se necessario, il Consolato potrà richiedere via e-mail la spedizione di ulteriore documentazione.