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Cittadinanza

Il possesso della cittadinanza italiana è indispensabile per poter:

  1. richiedere il passaporto o la CIE;
  2. richiedere l’iscrizione all’AIRE;
  3. richiedere un cambio di nome o cognome;
  4. partecipare alle elezioni politiche ed eventuali referendum.

La materia è regolata dalla Legge 91/1992 che, a differenza della precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

I principii generali ai quali si ispira la cittadinanza italiana sono:

  1. trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) per le persone nate in Italia;
  2. trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) per le persone nate all’estero, solo ad alcune condizioni (v. la pagina dedicata) in vigore a partire dal 28 marzo 2025;
  3. acquisto iure soli per nascita sul territorio (solo in casi marginali);
  4. possibilità di detenere cittadinanze multiple;
  5. manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

Requisiti

  1. Residenza nella circoscrizione consolare: il coniuge/parte di unione civile di cittadinanza italiana dev’essere iscritto all’AIRE tramite questo Consolato e risultare convivente allo stesso indirizzo di chi richiede la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita documentazione comprovante la motivazione del domicilio disgiunto (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche, ecc.);
  2. Durata del matrimonio/unione civile: l’istanza può essere presentata dopo 3 anni di matrimonio/unione civile, ridotti a 1 anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Se il coniuge/unito civilmente è cittadino italiano per naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio/unione civile, questa durata si conta a partire dalla data della naturalizzazione.
  3. Trascrizione del certificato di matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, i relativi certificati devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
  4. Sussistenza del vincolo di coniugio/unione civile fino alla data di emissione del decreto di concessione: fino all’emissione del decreto di concessione non devono intervenire scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione giudiziale o divorzio) tra il cittadino italiano e la persona che chiede la cittadinanza;
  5. Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
  6. Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie estere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
  7. Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
  8. Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  9. Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Presentazione della domanda tramite ALI

Le istanze possono essere presentate esclusivamente online tramite il portale ALI del Ministero dell’Interno (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/).

Al momento della registrazione, è necessario inserire il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita esattamente come indicati nel proprio certificato di nascita. In caso contrario, l’istanza sarà rifiutata.

In caso di discordanze (cambiamenti di nome e cognome) tra i dati indicati sul certificato di nascita e su altri documenti presentati, è necessario fornire documentazione giustificativa (annotazioni sull’atto di nascita per l’eventuale cambio di cognome e/o nome, o sull’atto di matrimonio formato all’estero, legalizzato e tradotto, oppure una dichiarazione di esatte generalità rilasciata dalle competenti Autorità consolari del Paese di cittadinanza presenti sul territorio italiano, legalizzata dalla Prefettura italiana di competenza, o deed poll, apostillato e tradotto).

Dopo la registrazione, il sistema non consente di modificare l’indirizzo e-mail fornito, quindi è fondamentale registrarsi fornendo una casella NON soggetta a mutare nel tempo, in quanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno inviate esclusivamente a detta casella di posta, che si raccomanda di consultare regolarmente.

Tutte le comunicazioni coi richiedenti avverranno esclusivamente tramite detto portale e non per e-mail convenzionale o altre modalità. La mancata lettura di una comunicazione ufficiale, come ad esempio la convocazione al giuramento, che va prestato entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto, comporta il decadimento dal beneficio e non è sanabile.

Il richiedente deve specificare la presenza di eventuali figli minori, anche se nati da precedenti relazioni.

Nella sezione “Dichiarazione di Residenza” del modulo AE (residenze in Italia e/o nel Paese di origine e/o in altro Paese diverso da quello di residenza attuale) vanno inseriti in ordine cronologico tuttigli indirizzi di residenza (o soggiorno di almeno 6 mesi) effettuati dal richiedente a partire dai 14 anni di età e fino alla residenza precedente a quella attuale. La residenza attuale, invece, va inserita alla sezione “Dati di residenza del richiedente”.

Per problemi di accesso al proprio account sul portale ALI, contattare esclusivamente l’HELP DESK del Ministero dell’Interno.

Il costo iniziale per la presentazione dell’istanza è di €250.

Documenti da allegare alla domanda su ALI

  1. Certificato di nascita o equivalente: in originale, rilasciato idealmente negli ultimi sei mesi dalle Autorità del Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano.  Per i certificati di nascita britannici, l’istante dovrà procurarsi dal competente Registry Office un certificato recente (datato entro i 6 mesi), apostillato dal Legalisation Office e tradotto in italiano. Sono accettate solo le apostílle che si riferiscono alla firma dell’ufficiale di stato civile. Il/la richiedente che avesse cambiato il proprio cognome a seguito di matrimonio/unione civile, dovrà presentare istanza usando le esatte generalità riportate sul proprio certificato di nascita, NON quelle indicate sul proprio passaporto (in caso di discrepanze, i richiedenti in possesso di cittadinanza britannica possono a) allegare un deed poll, apostillato e tradotto in italiano), registrato presso la High Court, oppure, procedura consigliata, b) rivolgersi al competente Registry Office e richiedere l’annotazione sul proprio atto di nascita dell’avvenuto cambio di generalità, per poi presentare un certificato emendato.
  2. Certificato penale rilasciato dal proprio Paese di origine e da ciascuno degli eventuali altri Paesi di residenza nei quali si è vissuto a partire dai 14 anni (tranne l’Italia) o dei quali si possiede la cittadinanza, solo in originale, rilasciato nei sei mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano.
  3. Documento d’identità: copia semplice del passaporto in corso di validità (pagina coi dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza). Chi ha vissuto anche in Italia deve allegare anche copia della carta d’identità (CIE o CIC).
  4. Residence card britannica non scaduta (solo per i non britannici).
  5. Prova d’indirizzo (per i documenti accettati vedasi altri documenti in AIRE).
  6. Copia conforme dell’atto integrale di matrimonio, da richiedere al Comune italiano in cui l’atto è stato formato (o il certificato è stato trascritto), rilasciata nei sei mesi precedenti la data dell’istanza. Questo documento può essere caricato alla voce DOCUMENTO GENERICO e andrà consegnato in originale in Consolato. ATTENZIONE: il semplice certificato di matrimonio non è accettato (a questo riguardo, il richiedente cittadino UE può avvalersi dell’autocertificazione ex DPR 445/2000).
  7. Ricevuta del bonifico di 250 € effettuato in ALI (PagoPa) nei 12 mesi precedenti a favore del Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza – Poste Italiane S.p.A., Piazzale del Viminale, 00184 Roma – IBAN: IT54D0760103200000000809020 – Causale: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992, NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE – Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri) – Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO). La ricevuta è valida solo se contiene i dettagli del beneficiario.
  8. Attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento ) o titolo di studio rilasciato da un istituto d’istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. ATTENZIONE: Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti Italiani di Cultura, sono esclusivamente: l’Università per Stranieri di Perugial’Università per Stranieri di Siena, la Società Dante Alighieri, l’Università Roma Tre e l’Università per Stranieri di Reggio Calabria. L’unico ente certificatore nel Regno Unito è La Dante di Cambridge. Sono pertanto accettati solo gli attestati rilasciati da uno di detti istituti.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  1. gli stranieri che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
  2. i titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) denominato “SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO-UE” (cfr. art. 9 del medesimo testo unico).

ATTENZIONE:

  1. Il Consolato non effettua traduzioni.
  2. Il Consolato non può fornire assistenza nella presentazione delle istanze o nella prenotazione di appuntamenti.
  3. Gli atti di stato civile e i certificati penali formati in paesi diversi dall’Italia o dal Regno Unito devono essere presentati in originale, legalizzati dalle competenti Autorità o dall’Ufficio consolare italiano in loco e accompagnati dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali da parte dell’Ufficio consolare italiano in loco.
  4. Le istanze presentate con documentazione incompleta o errata non possono essere integrate in alcun modo e vengono pertanto rifiutate. In tali casi, i richiedenti devono necessariamente presentare una nuova istanza, corretta e completa, allegando nuovamente tutta la documentazione richiesta dal proprio caso specifico.

Dopo la presentazione della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, il richiedente riceve una e-mail con la quale si comunica l’accoglimento o meno della domanda.

Successivamente, arriverà un’altra l’e-mail contenente anche la data in cui il richiedente deve presentarsi in Consolato insieme al coniuge italiano per consegnare tutta la documentazione originale già caricata su ALI e per il pagamento delle seguenti percezioni consolari con carta di debito britannica:

  1. Autentica di firma sull’istanza: art. 24;
  2. Copia conforme del documento d’identità non scaduto (richiedente + coniuge): art. 71;
  3. Copia conforme del permesso di soggiorno britannico in corso di validità: art. 71;
  4. Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71;
  5. Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art. 72/a.

Tutta la documentazione originale verrà conservata dal Consolato, tranne il passaporto e il certificato linguistico, per i quali verrà realizzata una copia conforme.

Con un processo che può durare anche alcuni anni, la valutazione definitiva dell’istanza è di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno che, quando l’esito è positivo, emana un decreto di concessione e la Rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al luogo di residenza del richiedente provvederà a darne notifica a quest’ultimo.

E-mail con richieste di aggiornamento sullo stato della propria istanza o di assistenza per indirizzo e-mail cambiato o inaccessibile riceveranno risposta solo se il primo elemento del campo oggetto è costituito dal codice pratica (ad es.:, K10/C/XXXXXXX)

Se, nel frattempo, sopravviene il divorzio o il decesso dal coniuge italiano, è necessario contattare urgentemente il nostro Ufficio Cittadinanza.

Decreto di concessione e Giuramento

Dopo l’accoglimento dell’istanza, il Ministero dell’Interno emette il decreto di concessione, che viene notificato al richiedente tramite ALI mediante e-mail inviata alla casella utilizzata al momento della registrazione. Con lo stesso messaggio verranno comunicati il giorno e l’orario fissati per il giuramento.

In occasione del giuramento, il richiedente deve consegnare in originale i seguenti documenti, che devono essere stati rilasciati in data successiva a quella di notifica del decreto:

  • copia conforme dell’atto integrale di matrimonio, rilasciata dal competente Comune italiano;
  • certificato penale britannico, apostillato e tradotto in italiano, emesso nei 6 mesi precedenti.

Col proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi, il richiedente deve pronunciare: “GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”.

L’acquisto della cittadinanza si verifica dal giorno successivo a quello del giuramento.

Dopo il giuramento, il Consolato trasmette al Comune AIRE tutta la documentazione per le dovute registrazioni (nascita, AIRE, elettorale).

Questa sezione è stata aggiornata ai sensi del Decreto-Legge n. 36 del 28/03/2025, che ha modificato le modalità di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza. Le istanze di riconoscimento di cittadinanza, complete e accoglibili, presentate entro il 27/03/2025, saranno trattate secondo la normativa previgente.

MINORENNI

Per il riconoscimento della cittadinanza di un minorenne, è necessario richiedere la trascrizione del suo atto di nascita. Per maggiori informazioni consultare questa pagina.

 

MAGGIORENNI

I cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani possono chiedere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana per discendenza, purché maggiorenni.

Requisiti

Il processo di ricostruzione è spesso complesso e non può essere effettuato né per e-mail né per telefono. Spetta al richiedente, in base alle proprie specifiche circostanze, concludere se ha diritto o meno a richiedere il riconoscimento e quindi presentare istanza, con tutto ciò che ne consegue.

Le istanze vanno presentate in base al luogo di residenza del richiedente: i residenti all’estero devono rivolgersi all’Ambasciata o Consolato d’Italia competenti per territorio, i residenti in Italia al Comune.

Prima di presentare istanza, è bene valutare che:

  1. Il decreto legge n. 36, 28/03/2025  ha limitato la trasmissione della cittadinanza a 2 generazioni. Quindi, il capostipite (ultimo ascendente cittadino italiano nato in Italia) deve essere il genitore o nonno/a dell’istante. Può dunque fare istanza di riconoscimento di cittadinanza per discendenza soltanto chi ha un genitore o un nonno/una nonna cittadino/a e nato/a in Italia.
  2. Se l’ascendente ha acquistato un’altra cittadinanza fino al 15/08/1992, e con lui i suoi figli minori (anche precedentemente per ius soli), entrambi hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024). Fanno eccezioni i casi di:
    • riacquisto della cittadinanza effettuato dall’ascendente durante la minore età del figlio di cui trattasi oppure;
    • riacquisto della cittadinanza effettuato dal figlio in questione entro il 19° anno di età;
  3. Si può risalire alla linea materna solo se il discendente è nato a partire dal 1° gennaio 1948;
  4. Se anche solo uno dei propri ascendenti ha rinunciato alla cittadinanza italiana, la linea di discendenza si è interrotta e i discendenti non hanno più titolo per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

Tempi e Costi

Dall’8 luglio 2014, nel presentare istanza è dovuto il pagamento di una tassa di ricognizione di 600€ (art. 7bis T.C.), da effettuare con carta di debito britannica al momento della consegna degli originali allo sportello del Consolato. Il pagamento NON è rimborsabile ed è svincolato dall’esito dell’istanza.

Il termine per la trattazione delle istanze è di 24-36 mesi dal momento della consegna degli originali allo sportello del Consolato, purché corretta e completa.

Le istanze che si rivelano errate o incomplete vengono restituite al richiedente.

 

Come preparare i documenti

Per ciascun predecessore, è necessario raccogliere tutti i relativi certificati e documenti, riunendoli in cartelline di plastica trasparente separate: una con tutti i documenti che riguardano il richiedente, una seconda con tutti i documenti che riguardano il genitore del richiedente, una terza ancora con tutti i documenti che riguardano il nonno o la nonna del richiedente, e così via, fino a raggiungere il capostipite (o “dante causa”), cioè o il nonno/a o genitore nato in Italia.

Il giorno dell’appuntamento, il richiedente deve consegnare tutta la documentazione in originale, apostillata/legalizzata e tradotta professionalmente in italiano, dopo essersi accertato che non ci siano discrepanze di alcun genere (es.: nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.), assieme a una busta prepagata e preaffrancata fino a 100 grammi. I documenti richiesti non hanno scadenza e non possono essere restituiti.

Successivamente alla presentazione effettuata il giorno dell’appuntamento, le istanze vengono esaminate in Consolato e, se rivelatesi con documentazione incompleta o non corretta, vengono integralmente restituite al richiedente, con le istruzioni da seguire per il perfezionamento della documentazione carente e il successivo integrale reinvio a mezzo postale, comprensivo di ulteriore busta prepagata e preaffrancata fino a 100 grammi. Il pagamento effettuato in Consolato per la tassa di ricognizione (equivalente a 600 euro) rimane valido, purché il reinvio venga correttamente effettuato entro il termine tassativo di 3 mesi dalla data della restituzione, pena rigetto dell’istanza con “dichiarazione di inammissibilità”. A quel punto, i richiedenti che volessero successivamente presentare una nuova istanza, dopo aver prenotato un nuovo appuntamento, dovranno anche effettuare un nuovo pagamento della predetta tassa di ricognizione.

I residenti in questa circoscrizione consolare i cui familiari abbiano già presentato istanza presso questo Consolato possono consegnare copia semplice della documentazione riguardante gli ascendenti comuni, ma dovranno produrre gli originali di tutti gli ulteriori documenti necessari alla ricostruzione della propria cittadinanza. Lo stesso discorso vale per le istanze presentate congiuntamente (due fratelli oppure un genitore e un figlio, purché entrambi residenti nella nostra circoscrizione): per gli ascendenti comuni, è richiesto un solo set in originale, mentre per successivi sono sufficienti semplici fotocopie.

I Consolati non possono fornire assistenza nel reperimento di certificazioni da allegare all’istanza. Sono i singoli richiedenti a dover individuare, raccogliere e ordinare la documentazione relativa al proprio caso specifico rivolgendosi ai propri familiari, ai Comuni in Italia e agli organismi presenti nei Paesi dove i propri antenati abbiano vissuto.

 

Come prenotare l’appuntamento

Unicamente attraverso Prenot@mi. Alle ore 17 britanniche di ogni giorno di calendario il sistema genera nuovi slot prenotabili. Raccomandiamo di collegarsi qualche minuto prima e di aggiornare la pagina (F5).

Ogni appuntamento è individuale: il servizio viene fornito alla persona che l’ha prenotato. Ciascun richiedente riceverà un’e-mail alla quale deve rispondere per confermare la data dell’appuntamento, in quanto il sistema cancella automaticamente tutti gli appuntamenti non confermati.

IMPORTANTE! Il Prenot@mi è completamente gratuito. Invitiamo tutti gli utenti a diffidare di chiunque assicuri di poter procurare a pagamento appuntamenti in tempi più ravvicinati e raccomandiamo di non effettuare alcun pagamento.

 

Cosa portare all’appuntamento

(1) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER TUTTI I RICHIEDENTI

RIGUARDO AL RICHIEDENTE:

  1. Istanza, da stampare e portare compilata il giorno dell’appuntamento, quando il richiedente dovrà firmarla allo sportello e consegnare tutti i documenti originali.
  2. Questo modulo pre-compilato (albero genealogico sintetico).
  3. Busta preindirizzata e preaffrancata fino a 100 grammi.
  4. Passaporto del richiedente non scaduto e fotocopia della pagina con foto e firma. Se in possesso di più cittadinanze, si dovranno presentare in originale tutti gli altri passaporti, unitamente ai certificati di naturalizzazione per le altre cittadinanze eventualmente acquisite, apostillati/legalizzati e tradotti in italiano.
  5. Prova di residenza in questa circoscrizione consolare (es. utenze, Council tax, ecc).
  6. Certificato di nascita (long form) esclusivamente in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) tra i dati anagrafici riportati nei certificati e quelli del passaporto del richiedente. Pertanto, si invita a procedere alla correzione dei certificati discrepanti o alla produzione di deed poll o altro documento attestante un cambio di nome/cognome.
  7. Atti di stato civile (es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio) Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Per ciascun matrimonio e per ciascun divorzio si dovrà produrre copia semplice del passaporto e certificato di nascita del coniuge/partner attuale e/o precedente.  (Per i divorzi britannici, v. apposito paragrafo in fondo a questa sezione).
  8. Se il capostipite è il genitore dell’istante, il richiedente potrà produrre i certificati di nascita dei figli minori in originale, apostillati/legalizzati e tradotti professionalmente in italiano, così che vengano anch’essi riconosciuti come cittadini italiani.

RIGUARDO AL CAPOSTIPITE (il genitore o il/la nonno/a, nato/a in Italia e trasferitosi all’estero):

  1. Documento attestante la nascita, di recente emissione, da richiedere al Comune italiano di nascita nelle versioni A) “estratto per riassunto dell’atto di nascita completo” oppure B) “copia conforme dell’atto integrale di nascita”. Deve contenere i nomi dei genitori ed eventuali annotazioni a margine (es. matrimonio, eventuale divorzio, perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana, morte); deve essere in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile. Qualora il capostipite fosse nato prima che nel Comune di nascita fosse istituito il Registro di Stato Civile, si dovranno presentare un certificato di battesimo, in originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale, corredato da lettera del Comune attestante l’anno di istituzione del proprio Registro di Stato Civile e l’inesistenza del nominativo in questione in detto Registro.
  2. Atti di stato civile (matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio). Ciascun certificato dovrà essere presentato in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Qualora detti certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente. Nella documentazione presentata non sono ammesse discrepanze di alcun genere (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.). Pertanto, si invita ad ottenere alla correzione dei certificati prima di presentarli.

RIGUARDO AD EVENTUALI ASCENDENTI INTERMEDI IN LINEA RETTA:

Atti di stato civile: nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte di tutti gli ascendenti in linea retta. Se al momento della nascita i genitori non fossero coniugati, il certificato di nascita deve riportare i nomi di entrambi i genitori in qualità di dichiaranti (informant). Quando invece i genitori al momento della nascita erano coniugati, è sufficiente che compaia il nome di un solo dichiarante. Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Qualora detti certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente. Nella documentazione presentata non sono ammesse discrepanze di alcun genere (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.). Pertanto, si invita ad ottenere alla correzione dei certificati prima di presentarli.

(2.a) I richiedenti che siano cittadini britannici dalla nascita devono inoltre presentare:

RIGUARDO AL CAPOSTIPITE (il genitore o il/la nonno/a, nato/a in Italia e trasferitosi all’estero):

  1. dichiarazione di (negativa) naturalizzazione britannica, rilasciata da The National Archives (quando il figlio/a del capostipite è nato entro il 30.9.1968) oppure  dallo Home Office UK Border Agency, ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk (quando il figlio/a del capostipite è nato dal 1° ottobre 1968 in poi). Ambedue i certificati devono essere apostillati e tradotti professionalmente in italiano. L’apostílle deve legalizzare la firma del funzionario dell’ente che ha rilasciato la dichiarazione.
  2. In caso di avvenuta naturalizzazione britannica, è necessario produrre un certificato di naturalizzazione, completo di Oath of Allegiance, recante la data di acquisto della cittadinanza, rilasciato dalla competente Autorità britannica, anch’esso apostillato e tradotto professionalmente in italiano. IMPORTANTE: qualora risultasse da altri documenti che il capostipite abbia utilizzato identità aggiuntive (ad es.:, oltre al “Giuseppe DE  SANTIS” del proprio certificato di nascita, anche “Guiseppe DE  SANTIS” o “Giuseppe Angelo DESANTIS” in certificati di matrimonio o nascita dei figli, detta dichiarazione deve imprescindibilmente riportare tutte le ulteriori identità risultanti in altri documenti, altrimenti è necessario produrre nuovi certificati per le identità aggiuntive (alias) dell’avo.
  3. Qualora il capostipite abbia risieduto in Paesi terzi oltre a Regno Unito e Italia, si dovranno produrre le certificazioni di (negativa) naturalizzazione emesse da tali Paesi.
  4. Ogni altro documento utile per la ricostruzione: passaporti o altri documenti d’identità, documenti di sbarco nel Paese di emigrazione, visti, permessi di residenza, certificati di stato di famiglia, ecc.

(2.b) I richiedenti che NON siano cittadini britannici dalla nascita devono inoltre presentare uno dei seguenti:

RIGUARDO AL RICHIEDENTE

  1. Permesso di soggiorno (residence card) in Regno Unito di almeno 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.
  2. Contratto di lavoro e visto di lavoro in Regno Unito a tempo indeterminato o con durata di almeno 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza, unitamente ai contatti del responsabile delle risorse umane del luogo di lavoro.

I titolari di visto turistico, visto per studenti o working holiday visa NON possono presentare istanza.

RIGUARDO AL CAPOSTIPITE ((il genitore o il/la nonno/a, nato/a in Italia e trasferitosi all’estero):

  1. Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese del caso, recante la data dell’eventuale naturalizzazione, ovvero la sua assenza, esclusivamente in originale, completa di apostílle o legalizzazione da parte delle competenti Autorità dello Stato del caso e tradotta professionalmente in italiano. IMPORTANTE: qualora risultasse da altri documenti che il capostipite abbia utilizzato anche altre identità (ad es.:, oltre al “Giuseppe DE  SANTIS” del proprio certificato di nascita, anche “Guiseppe DE  SANTIS” o “Giuseppe Angelo DESANTIS” in certificati di matrimonio o nascita dei figli, detta dichiarazione deve imprescindibilmente riportare tutte le ulteriori identità risultanti in altri documenti, altrimenti è necessario produrre nuovi certificati per le identità aggiuntive dell’avo (alias).
  2. Quando la predetta certificazione consta di due documenti, entrambi dovranno essere apostillati/legalizzati e tradotti in italiano. Al riguardo, si raccomanda di verificare quanto precede sul sito dell’Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese di rilascio del certificato. In caso di avvenuta naturalizzazione, la dichiarazione dovrà recarne la data, per poter verificare che la nascita del successivo discendente sia avvenuta prima di tale data, a conferma del mantenimento del diritto. Nel caso in cui l’avo dante causa abbia risieduto in vari Paesi (ad es.:, Argentina, Brasile, Venezuela), le certificazioni attinenti alla sua eventuale naturalizzazione dovranno essere prodotte per ciascuno di tali Paesi.
  3. Ogni altro documento utile per la ricostruzione: passaporti, documenti di identità, documenti di sbarco nel Paese di emigrazione, visti, permesso di residenza, certificati di stato di famiglia, ecc.

*** Documentazione da produrre in originale in relazione ai divorzi britannici ***

(A) Sentenze di divorzio emesse in Inghilterra e Galles dal 10/03/2001 al 31/12/2020:

  1. Decree absolute (final order) in originale. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Se il decreto è stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa nota di trasmissione (e-mail).
  2. Traduzione in italiano del decree absolute;
  3. Modello D180 in originale. Il modello deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. La traduzione del modello D180 non è necessaria.

(B) Sentenze di divorzio emesse in Inghilterra e Galles fino al 09/03/2001 e dal 01/01/2021:

  1. Decree nisi (provisional order) in originale. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Il documento dev’essere apostillato presso l’FCDO. Se il decreto è stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa nota di trasmissione (e-mail);
  2. Traduzione in italiano del decree nisi. La traduzione non necessita di apostille;
  3. Decree absolute (final order)in originale. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Il documento dev’essere apostillato presso l’FCDO. Se il decreto è stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa nota di trasmissione (e-mail);
  4. Traduzione in italiano del decree absolute. La traduzione non necessita di apostille.

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IMPORTANTE

  • TUTTI I DOCUMENTI SUCCITATI VANNO PRODOTTI SOLO IN VERSIONE ORIGINALE
  • Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia devono essere presentati in originale apostillato dalle competenti Autorità o, a seconda dei Paesi, legalizzato dall’Ambasciata o Consolato d’Italia in loco e accompagnati dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali non dal traduttore che le ha eseguite ma dall’Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese di emissione.
  • Nel caso di più certificati rilasciati in più Paesi (ad esempio, nascita in Argentina e matrimonio in Regno Unito), le traduzioni possono essere effettuate da un unico traduttore o, purché a livello professionale, dal richiedente stesso.
  • Le apostílles sono valide solo se apposte su documenti originali, non su traduzioni o su fotocopie.

Il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza italiana deve effettuarne formale dichiarazione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 91/1992.

I cittadini residenti presso la circoscrizione consolare di Manchester possono rinunciare alla cittadinanza previo appuntamento, al quale dovranno presentare in originale:

  1. estratto per riassunto dell’atto nascita (rilasciato dal Comune in cui l’atto è stato formato o trascritto);
  2. prova di residenza presso questa circoscrizione consolare (es. utenze, Council tax, ecc);
  3. passaporto o altro documento di riconoscimento estero che dimostri il possesso di una seconda cittadinanza;
  4. eventuali passaporto e carta d’identità italiani (che saranno annullati);
  5. per i nati al di fuori del Regno Unito, eventuale certificato di naturalizzazione britannica, rilasciato dai National Archives o dallo Home Office, apostillato e tradotto in italiano. I richiedenti che volessero conservare il proprio certificato di naturalizzazione originale dovranno presentarne copia conforme all’originale, certificata da un Notary Public, la cui firma dovrà essere apostillata, e l’intero documento tradotto in italiano;
  6. ricevuta del bonifico di €250, da effettuare coi seguenti dati:
    • IBAN: IT54D0760103200000000809020
    • banca ricevente: POSTE ITALIANE S.P.A.
    • codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
    • beneficiario: Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza;
    • causale del versamento: nome e cognome del richiedente + rinuncia alla cittadinanza.

Per ottenere un appuntamento, il richiedente deve inviare una mail a manchester.cittadinanza@esteri.itallegando una scansione di tutta la documentazione sopra elencata.

Il giorno dell’appuntamento sarà inoltre richiesto il pagamento di alcuni diritti amministrativi (art. 4b, NAA) da effettuare con carta di debito britannica.

Coloro che hanno acquisito volontariamente un’altra cittadinanza, a qualsiasi titolo, fino al 15 agosto 1992, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana.

Queste persone possono riacquisare la cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 13, Legge 91/1992) in due modi alternativi:

  • in modo automatico, stabilendo la propria residenza in Italia per almeno un anno;
  • tramite apposita dichiarazione (da rendere in Consolato o presso qualunque Comune d’Italia) di voler stabilire in Italia la propria residenza anagrafica entro un anno dalla data della dichiarazione.

Inoltre, le cittadine italiane che hanno sposato un cittadino britannico fino al 31 dicembre 1948 sono diventate automaticamente britanniche e, per la legge all’epoca in vigore, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana. Per loro è possibile riacquistare la cittadinanza con un’apposita dichiarazione da formalizzare in Consolato. I loro figli avranno titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana, purché nati a partire dal 1° gennaio 1948.

Per contro, le cittadine italiane che si sono sposate con un cittadino britannico dal 1° gennaio 1949 non hanno più acquisito automaticamente la cittadinanza britannica (British Nationality Act 1948).

Per ulteriori informazioni sul riacquisto della cittadinanza, scrivere a manchester.cittadinanza@esteri.it.