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Legalizzazioni, apostille e traduzioni

 

Legalizzazioni, apostille e traduzioni

Per poter essere fatti valere di fronte all’amministrazione italiana, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. La norma si applica anche nei confronti dei documenti britannici, su cui dal 1 gennaio 2021 non si applicano più i Regolamenti europei sulla libera circolazione dei documenti ed esenzione della legalizzazione. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Per maggiori informazioni e la normativa di riferimento, si prega di visitare l’apposita pagina del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/).

La legalizzazione è l’attestazione della qualità legale di chi ha apposto la firma sul documento. In assenza di specifiche Convenzioni in materia, la legalizzazione è la condicio sine qua non per accertare la validità del documento straniero, tanto che la mancanza di tale adempimento non consente all’amministrazione italiana di ricevere l’atto straniero. La legalizzazione deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di rilascio (https://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica). Per esempio, atti e documenti rilasciati da autorità Pakistane e Nigeriane dovranno essere legalizzati dalle Autorità consolari italiane in quei due Paesi.

Alcuni Paesi (tra cui il Regno Unito) fanno parte della Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Gli atti emessi dalle Autorità di tali Paesi, dunque, non vanno legalizzati, e possono essere presentati alle amministrazioni italiane dopo l’apposizione della “postilla” (o apostille). È dunque possibile recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. L’elenco aggiornato di tali Paesi è disponibile a questo indirizzo: http://www.hcch.net/. Per esempio, su atti e documenti rilasciati dalle Autorità britanniche l’ufficio competente è il Foreign, Commonwealth and Commonwealth Office, secondo le modalità indicate nell’apposito sito (https://www.gov.uk/get-document-legalised).

In ogni caso i documenti stranieri, sia legalizzati sia apostillati, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Questo Consolato non effettua traduzioni, ma si limita a certificare come conforme le traduzioni dall’italiano all’inglese di documenti britannici presentate dall’utente nell’ambito di altre pratiche consolari (passaporti, cittadinanze, etc.), redatta da un traduttore professionista. Traduzioni difformi dal documento originale o relative a documenti in lingua non inglese non verranno accettate, e l’intera pratica verrà riconsegnata all’utente.

Per i certificati rilasciati da autorità di altri Paesi (non UK), la traduzione e la certificazione di conformità devono essere effettuate secondo le modalità indicate dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di rilascio (https://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica).


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