Per poter essere fatti valere di fronte all’amministrazione italiana, atti e documenti rilasciati da Autorità estere devono essere muniti di apostílle o di legalizzazione da parte dell’Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese di rilascio. La norma si applica anche nei confronti dei documenti britannici, ai quali dal 1° gennaio 2021 non si applicano più i Regolamenti europei sulla libera circolazione dei documenti ed esenzione dalla legalizzazione. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Ulteriori informazioni sono disponibili QUI (https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/).
LEGALIZZAZIONE: è l’attestazione della qualità legale di chi ha apposto la firma sul documento. In assenza di specifiche Convenzioni in materia, la legalizzazione è la condicio sine qua non per accertare la validità del documento straniero, tanto che la mancanza di tale adempimento non consente all’amministrazione italiana di ricevere l’atto straniero. La legalizzazione deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalle Ambasciate e Consolati d’Italia nel Paese di rilascio. Per esempio, atti e documenti rilasciati da Autorità del Pakistan o della Nigeria dovranno essere legalizzati dalle Ambasciate o Consolati d’Italia in quei due Paesi.
APOSTíLLE: la maggior parte dei Paesi (compreso il Regno Unito) ha ratificato la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici esteri. Gli atti emessi dalle Autorità dei Paesi ratificanti non devono pertanto essere legalizzati e possono essere presentati alle amministrazioni italiane dopo la semplice apposizione dell’apostílle da parte della competente Autorità interna designata da ciascuno Stato. L’elenco aggiornato dei Paesi ratificanti è disponibile a questo indirizzo: Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf (prefettura.it) Per esempio, su atti e documenti rilasciati dalle Autorità britanniche l’ufficio competente è il Foreign, Commonwealth and Commonwealth Office, secondo le modalità indicate nell’apposito sito (https://www.gov.uk/get-document-legalised).
Come nel caso della legalizzazione, anche tutti i documenti formati all’estero che siano soggetti all’apostille devono essere accompagnati da traduzione in italiano. Questo Consolato non effettua traduzioni ma si limita a dichiarare conformi le traduzioni di documenti emessi in Regno Unito o presentati dall’utente nell’ambito di pratiche consolari (passaporto o cittadinanza), purché redatte in modo professionale, preferibilmente da un traduttore professionista. Traduzioni non conformi agli originali non verranno accettate e l’intera pratica verrà restituita all’utente.
Per i certificati rilasciati dalle Autorità di Paesi terzi, la traduzione e la dichiarazione di conformità devono essere effettuate secondo le modalità indicate dalle Ambasciate e Consolati d’Italia nel Paese di rilascio.
Salvo alcune eccezioni (ad esempio il Brasile) le apostílle non devono mai essere tradotte, così come le traduzioni non devono mai essere apostillate.