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Cittadinanza

Il possesso della cittadinanza italiana è indispensabile per poter:

  1. richiedere il passaporto o la CIE;
  2. richiedere l’iscrizione all’AIRE;
  3. richiedere un cambio di nome o cognome;
  4. partecipare alle elezioni politiche ed eventuali referendum.

La materia è regolata dalla Legge 91/1992 che, a differenza della precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

I principii generali ai quali si ispira la cittadinanza italiana sono:

  1. trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) per le persone nate in Italia;
  2. trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) per le persone nate all’estero, solo ad alcune condizioni (v. la pagina dedicata) in vigore a partire dal 28 marzo 2025;
  3. acquisto iure soli per nascita sul territorio (solo in casi marginali);
  4. possibilità di detenere cittadinanze multiple;
  5. manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

 

 

 Riferimenti normativi:

 

  • Legge n. 123/1983
  • Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
  • Legge n. 94/2009
  • Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
  • L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
  • L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020

 

 Requisiti per la richiesta della cittadinanza

 

  • Residenza nella circoscrizione consolare:
  1. Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
  2. Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.

 

  • Termini di presentazione:
  1. La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

  • Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
  1. Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
  2. Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.

 

  • Situazione penale:
  1. Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
  2. Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
  3. Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

 

  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

 

  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi

 Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

  • Atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana

 

  • Certificato penale rilasciato dal proprio Paese di origine e da ciascuno degli eventuali altri Paesi di residenza nei quali si è vissuto a partire dai 14 anni (tranne l’Italia) o dei quali si possiede la cittadinanza, solo in originale, rilasciato nei sei mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Il certificato da richiedere per il Regno Unito è il ACRO Police certificate, debitamente apostillato e tradotto. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

 

  • Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

 

  • Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).

 

  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

 

  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
  1. PLIDA della Società Dante Alighieri
  2. CertIt dell’Università Roma Tre
  3. CILS dell’Università per stranieri di Siena
  4. CELI dell’Università per stranieri di Perugia
  5. Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

 

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
  • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
  • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Procedura

 

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

 

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

 

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

 

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

 

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
  • Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)

 

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento di una percezione, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

 

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

 

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

Costi

 

  • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

 

 

Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:

 

  • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 20,00 euro
  • Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 – 24,00 euro
  • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro

(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)

  • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
  • Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A – 13,00 euro
  • Percezione sul verbale di giuramento: art 8 – 15,00 euro

 

 

Contatti e link utili

 

Trova il tuo Consolato:

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

 

Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile/

 

MINORENNI

Per il riconoscimento della cittadinanza di un minorenne, è necessario:

  1. VERIFICARE CHE SI RIENTRI IN UNO DI QUESTI CASI “trasmissione automatica di cittadinanza
  2. Se si verifica che non è possibile trascrivere automaticamente la nascita, allora potrebbero applicarsi le condizioni dell’ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE

MAGGIORENNI

I cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani possono chiedere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana per discendenza, purché maggiorenni.

Requisiti

Il processo di ricostruzione è spesso complesso e non può essere effettuato né per e-mail né per telefono. Spetta al richiedente, in base alle proprie specifiche circostanze, concludere se ha diritto o meno a richiedere il riconoscimento e quindi presentare istanza, con tutto ciò che ne consegue.

Le istanze vanno presentate in base al luogo di residenza del richiedente: i residenti all’estero devono rivolgersi all’Ambasciata o Consolato d’Italia competenti per territorio, i residenti in Italia al Comune.

Prima di presentare istanza, è bene valutare che:

  1. La Legge 23 maggio 2025, n. 74 ha limitato la trasmissione della cittadinanza a 2 generazioni, inserendo il requisito dell’ESCLUSIVITA’ della cittadinanza italiana per il capostipite. Il capostipite (ultimo ascendente esclusivamente cittadino italiano) deve essere il genitore o nonno/a dell’istante. Può dunque presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza per discendenza soltanto chi ha un genitore o un nonno/una nonna che è/era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato.

  2. Se l’ascendente ha acquistato un’altra cittadinanza fino al 15/08/1992, e con lui i suoi figli minori (anche precedentemente per ius soli), entrambi hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024). Fanno eccezioni i casi di:
    • riacquisto della cittadinanza effettuato dall’ascendente durante la minore età del figlio di cui trattasi oppure;
    • riacquisto della cittadinanza effettuato dal figlio in questione entro il 19° anno di età;
  3. Si può risalire alla linea materna solo se il discendente è nato a partire dal 1° gennaio 1948;
  4. Se anche solo uno dei propri ascendenti ha rinunciato alla cittadinanza italiana, la linea di discendenza si è interrotta e i discendenti non hanno più titolo per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

Tempi e Costi

Nel presentare istanza è dovuto il pagamento di una tassa di ricognizione di 600€ (art. 7bis T.C.), da effettuare con carta di debito britannica al momento della consegna degli originali allo sportello del Consolato. Il pagamento NON è rimborsabile ed è svincolato dall’esito dell’istanza.

Il termine per la trattazione delle istanze è di 24-36 mesi dal momento della consegna degli originali allo sportello del Consolato, purché corretta e completa.

Le istanze che si rivelano errate o incomplete vengono restituite al richiedente.

 

Come preparare i documenti

Per ciascun predecessore, è necessario raccogliere tutti i relativi certificati e documenti, riunendoli in cartelline di plastica trasparente separate: una con tutti i documenti che riguardano il richiedente, una seconda con tutti i documenti che riguardano il genitore del richiedente, una terza ancora con tutti i documenti che riguardano il nonno o la nonna del richiedente, e così via, fino a raggiungere il capostipite (o “dante causa”), cioè o il nonno/a o genitore nato in Italia.

Il giorno dell’appuntamento, il richiedente deve consegnare tutta la documentazione in originale, apostillata/legalizzata e tradotta professionalmente in italiano, dopo essersi accertato che non ci siano discrepanze di alcun genere (es.: nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.), assieme a una busta prepagata e preaffrancata fino a 100 grammi. I documenti richiesti non hanno scadenza e non possono essere restituiti.

Successivamente alla presentazione effettuata il giorno dell’appuntamento, le istanze vengono esaminate in Consolato e, se rivelatesi con documentazione incompleta o non corretta, vengono integralmente restituite al richiedente, con le istruzioni da seguire per il perfezionamento della documentazione carente e il successivo integrale reinvio a mezzo postale, comprensivo di ulteriore busta prepagata e preaffrancata fino a 100 grammi. Il pagamento effettuato in Consolato per la tassa di ricognizione (equivalente a 600 euro) rimane valido, purché il reinvio venga correttamente effettuato entro il termine tassativo di 3 mesi dalla data della restituzione, pena rigetto dell’istanza con “dichiarazione di inammissibilità”. A quel punto, i richiedenti che volessero successivamente presentare una nuova istanza, dopo aver prenotato un nuovo appuntamento, dovranno anche effettuare un nuovo pagamento della predetta tassa di ricognizione.

I residenti in questa circoscrizione consolare i cui familiari abbiano già presentato istanza presso questo Consolato possono consegnare copia semplice della documentazione riguardante gli ascendenti comuni, ma dovranno produrre gli originali di tutti gli ulteriori documenti necessari alla ricostruzione della propria cittadinanza. Lo stesso discorso vale per le istanze presentate congiuntamente (due fratelli oppure un genitore e un figlio, purché entrambi residenti nella nostra circoscrizione): per gli ascendenti comuni, è richiesto un solo set in originale, mentre per successivi sono sufficienti semplici fotocopie.

I Consolati non possono fornire assistenza nel reperimento di certificazioni da allegare all’istanza. Sono i singoli richiedenti a dover individuare, raccogliere e ordinare la documentazione relativa al proprio caso specifico rivolgendosi ai propri familiari, ai Comuni in Italia e agli organismi presenti nei Paesi dove i propri antenati abbiano vissuto.

 

Come prenotare l’appuntamento

Unicamente attraverso Prenot@mi

Ogni appuntamento è individuale: il servizio viene fornito alla persona che l’ha prenotato. Ciascun richiedente riceverà un’e-mail alla quale deve rispondere per confermare la data dell’appuntamento, in quanto il sistema cancella automaticamente tutti gli appuntamenti non confermati.

IMPORTANTE! Il Prenot@mi è completamente gratuito. Invitiamo tutti gli utenti a diffidare di chiunque assicuri di poter procurare a pagamento appuntamenti in tempi più ravvicinati e raccomandiamo di non effettuare alcun pagamento.

 

Cosa portare all’appuntamento

(1) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER TUTTI I RICHIEDENTI

RIGUARDO AL RICHIEDENTE:

  1. Istanza, da stampare e portare compilata il giorno dell’appuntamento, quando il richiedente dovrà firmarla allo sportello e consegnare tutti i documenti originali.
  2. Questo modulo pre-compilato (albero genealogico sintetico).
  3. Busta preindirizzata e preaffrancata fino a 100 grammi.
  4. Passaporto del richiedente non scaduto e fotocopia della pagina con foto e firma. Se in possesso di più cittadinanze, si dovranno presentare in originale tutti gli altri passaporti, unitamente ai certificati di naturalizzazione per le altre cittadinanze eventualmente acquisite, apostillati/legalizzati e tradotti in italiano.
  5. Prova di residenza in questa circoscrizione consolare (es. utenze, Council tax, ecc).
  6. Certificato di nascita (long form) esclusivamente in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) tra i dati anagrafici riportati nei certificati e quelli del passaporto del richiedente. Pertanto, si invita a procedere alla correzione dei certificati discrepanti o alla produzione di deed poll o altro documento attestante un cambio di nome/cognome.
  7. Atti di stato civile (es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio) Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Per ciascun matrimonio e per ciascun divorzio si dovrà produrre copia semplice del passaporto e certificato di nascita del coniuge/partner attuale e/o precedente.  (Per i divorzi britannici, v. apposito paragrafo in fondo a questa sezione).
  8. Se il capostipite è il genitore dell’istante e tale capostipite non aveva acquisito la cittadinanza britannica al momento della nascita dei minori, il richiedente potrà produrre i certificati di nascita dei figli minori in originale, apostillati/legalizzati e tradotti professionalmente in italiano.

RIGUARDO AL CAPOSTIPITE (il genitore o il/la nonno/a, cittadino italiano mai naturalizzatosi e trasferitosi all’estero):

  1. Documento attestante la nascita, di recente emissione, da richiedere al Comune italiano di nascita nelle versioni A) “estratto per riassunto dell’atto di nascita completo” oppure B) “copia conforme dell’atto integrale di nascita”. Deve contenere i nomi dei genitori ed eventuali annotazioni a margine (es. matrimonio, eventuale divorzio, perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana, morte); deve essere in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile. Qualora il capostipite fosse nato prima che nel Comune di nascita fosse istituito il Registro di Stato Civile, si dovranno presentare un certificato di battesimo, in originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale, corredato da lettera del Comune attestante l’anno di istituzione del proprio Registro di Stato Civile e l’inesistenza del nominativo in questione in detto Registro.
  2. Atti di stato civile (matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio). Ciascun certificato dovrà essere presentato in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Qualora detti certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente. Nella documentazione presentata non sono ammesse discrepanze di alcun genere (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.). Pertanto, si invita ad ottenere alla correzione dei certificati prima di presentarli.

RIGUARDO AD EVENTUALI ASCENDENTI INTERMEDI IN LINEA RETTA:

Atti di stato civile: nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte di tutti gli ascendenti in linea retta. Se al momento della nascita i genitori non fossero coniugati, il certificato di nascita deve riportare i nomi di entrambi i genitori in qualità di dichiaranti (informant). Quando invece i genitori al momento della nascita erano coniugati, è sufficiente che compaia il nome di un solo dichiarante. Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, apostillato/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano. Qualora detti certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente. Nella documentazione presentata non sono ammesse discrepanze di alcun genere (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.). Pertanto, si invita ad ottenere alla correzione dei certificati prima di presentarli.

(2.a) I richiedenti che siano cittadini britannici dalla nascita devono inoltre presentare:

RIGUARDO AL CAPOSTIPITE (il genitore o il/la nonno/a, cittadino esclusivamente italiano trasferitosi all’estero e mai naturalizzatosi):

  1. dichiarazioni di (negativa) naturalizzazione britannica, rilasciata da The National Archives e  dall’ Home Office UK Border Agency, ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk. Ambedue i certificati devono essere apostillati e tradotti professionalmente in italiano. L’apostílle deve legalizzare la firma del funzionario dell’ente che ha rilasciato la dichiarazione.
  2. Qualora il capostipite abbia risieduto in Paesi terzi oltre a Regno Unito e Italia, si dovranno produrre le certificazioni di (negativa) naturalizzazione emesse da tali Paesi.
  3. Ogni altro documento utile per la ricostruzione: passaporti o altri documenti d’identità, documenti di sbarco nel Paese di emigrazione, visti, permessi di residenza, certificati di stato di famiglia, ecc.

(2.b) I richiedenti che NON siano cittadini britannici dalla nascita devono inoltre presentare uno dei seguenti:

RIGUARDO AL RICHIEDENTE

  1. Permesso di soggiorno (residence card) in Regno Unito di almeno 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.
  2. Contratto di lavoro e visto di lavoro in Regno Unito a tempo indeterminato o con durata di almeno 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza, unitamente ai contatti del responsabile delle risorse umane del luogo di lavoro.

I titolari di visto turistico, visto per studenti o working holiday visa NON possono presentare istanza.

RIGUARDO AL CAPOSTIPITE ((il genitore o il/la nonno/a, cittadino esclusivamente italiano trasferitosi all’estero e mai naturalizzatosi):

  1. Dichiarazione di non naturalizzazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese del caso, esclusivamente in originale, completa di apostílle o legalizzazione da parte delle competenti Autorità dello Stato del caso e tradotta professionalmente in italiano. IMPORTANTE: qualora risultasse da altri documenti che il capostipite abbia utilizzato anche altre identità (ad es.:, oltre al “Giuseppe DE  SANTIS” del proprio certificato di nascita, anche “Guiseppe DE  SANTIS” o “Giuseppe Angelo DESANTIS” in certificati di matrimonio o nascita dei figli, detta dichiarazione deve imprescindibilmente riportare tutte le ulteriori identità risultanti in altri documenti, altrimenti è necessario produrre nuovi certificati per le identità aggiuntive dell’avo (alias).
  2. Quando la predetta certificazione consta di due documenti, entrambi dovranno essere apostillati/legalizzati e tradotti in italiano. Al riguardo, si raccomanda di verificare quanto precede sul sito dell’Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese di rilascio del certificato. Nel caso in cui l’avo dante causa abbia risieduto in vari Paesi (ad es.:, Argentina, Brasile, Venezuela), le certificazioni attinenti alla sua eventuale naturalizzazione dovranno essere prodotte per ciascuno di tali Paesi.
  3. Ogni altro documento utile per la ricostruzione: passaporti, documenti di identità, documenti di sbarco nel Paese di emigrazione, visti, permesso di residenza, certificati di stato di famiglia, ecc.

*** Documentazione da produrre in originale in relazione ai divorzi britannici ***

(A) Sentenze di divorzio emesse in Inghilterra e Galles dal 10/03/2001 al 31/12/2020:

  1. Decree absolute (final order) in originale. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Se il decreto è stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa nota di trasmissione (e-mail).
  2. Traduzione in italiano del decree absolute;
  3. Modello D180 in originale. Il modello deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. La traduzione del modello D180 non è necessaria.

(B) Sentenze di divorzio emesse in Inghilterra e Galles fino al 09/03/2001 e dal 01/01/2021:

  1. Decree nisi (provisional order) in originale. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Il documento dev’essere apostillato presso l’FCDO. Se il decreto è stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa nota di trasmissione (e-mail);
  2. Traduzione in italiano del decree nisi. La traduzione non necessita di apostille;
  3. Decree absolute (final order)in originale. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione “I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court” sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Il documento dev’essere apostillato presso l’FCDO. Se il decreto è stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa nota di trasmissione (e-mail);
  4. Traduzione in italiano del decree absolute. La traduzione non necessita di apostille.

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IMPORTANTE

  • TUTTI I DOCUMENTI SUCCITATI VANNO PRODOTTI SOLO IN VERSIONE ORIGINALE
  • Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia devono essere presentati in originale apostillato dalle competenti Autorità o, a seconda dei Paesi, legalizzato dall’Ambasciata o Consolato d’Italia in loco e accompagnati dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali non dal traduttore che le ha eseguite ma dall’Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese di emissione.
  • Nel caso di più certificati rilasciati in più Paesi (ad esempio, nascita in Argentina e matrimonio in Regno Unito), le traduzioni possono essere effettuate da un unico traduttore o, purché a livello professionale, dal richiedente stesso.
  • Le apostílles sono valide solo se apposte su documenti originali, non su traduzioni o su fotocopie.

Il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza italiana deve effettuarne formale dichiarazione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 91/1992.

I cittadini residenti presso la circoscrizione consolare di Manchester possono rinunciare alla cittadinanza previo appuntamento, al quale dovranno presentare in originale:

  1. estratto per riassunto dell’atto nascita (rilasciato dal Comune in cui l’atto è stato formato o trascritto);
  2. prova di residenza presso questa circoscrizione consolare (es. utenze, Council tax, ecc);
  3. passaporto o altro documento di riconoscimento estero che dimostri il possesso di una seconda cittadinanza;
  4. eventuali passaporto e carta d’identità italiani (che saranno annullati);
  5. per i nati al di fuori del Regno Unito, eventuale certificato di naturalizzazione britannica, rilasciato dai National Archives o dallo Home Office, apostillato e tradotto in italiano. I richiedenti che volessero conservare il proprio certificato di naturalizzazione originale dovranno presentarne copia conforme all’originale, certificata da un Notary Public, la cui firma dovrà essere apostillata, e l’intero documento tradotto in italiano;
  6. ricevuta del bonifico di €250, da effettuare coi seguenti dati:
    • IBAN: IT54D0760103200000000809020
    • banca ricevente: POSTE ITALIANE S.P.A.
    • codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
    • beneficiario: Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza;
    • causale del versamento: nome e cognome del richiedente + rinuncia alla cittadinanza.

Per ottenere un appuntamento, il richiedente deve inviare una mail a manchester.cittadinanza@esteri.it, indicando nell’oggetto della mail “RICHIESTA RINUNCIA CITTADINANZA – nome e cognome del richiedente” e allegando una scansione di tutta la documentazione sopra elencata.

Il giorno dell’appuntamento sarà inoltre richiesto il pagamento di alcuni diritti amministrativi (art. 4b, NAA) da effettuare con carta di debito britannica.

Coloro che hanno acquisito volontariamente un’altra cittadinanza, a qualsiasi titolo, fino al 15 agosto 1992, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana.

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

L’interessato al riacquisto deve presentare:

  1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
  3. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
  4. Certificato storico di cittadinanza;
  5. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).

Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

 

Le donne italiane che hanno sposato un cittadino britannico fino al 31 dicembre 1948 sono diventate automaticamente britanniche e, per la legge all’epoca in vigore, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana. Per loro è possibile riacquistare la cittadinanza con un’apposita dichiarazione da formalizzare in Consolato. I loro figli avranno titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana, purché nati a partire dal 1° gennaio 1948.

Per contro, le cittadine italiane che si sono sposate con un cittadino britannico dal 1° gennaio 1949 non hanno più acquisito automaticamente la cittadinanza britannica (British Nationality Act 1948).

Per ottenere un appuntamento, il richiedente deve inviare una mail a manchester.cittadinanza@esteri.it, indicando nell’oggetto della mail “RICHIESTA RIACQUISTO CITTADINANZA – nome e cognome del richiedente” e allegando una scansione di tutta la documentazione sopra elencata.

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
    figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di Stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Per ottenere un appuntamento, il richiedente deve inviare una mail a manchester.cittadinanza@esteri.it indicando nell’oggetto dell’email “RICHIESTA ACQUISTO BENEFICIO DI LEGGE – nome e cognome del genitore italiano”. Nella mail dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

  1. Modulo DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ PER L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA compilato in tutte le sue parti.
  2. Scansione del Certificato di nascita:
    • se il minore è nato nel Regno Unitocertified copy of an entry of birth in originale, apostillata e tradotta in italiano;
    • se il minore è nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia → estratto dell’atto di nascita su modello plurilingue in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);
    • se il minore è nato in un altro Stato → fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalità di legalizzazione e traduzione indicate dall’ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita;
  3. Scansione dei documenti di identità dei genitori e del minore.
  4. Ricevuta del pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro

Inoltre, se i genitori si sono sposati o uniti civilmente all’estero e il relativo atto non è stato ancora trascritto in Italia, è necessario richiedere contestualmente la trascrizione del certificato di matrimonio o unione civile.

Invece, se i genitori non sono coniugati né uniti civilmente, è necessario che entrambi compaiano come dichiaranti (informants) sul certificato di nascita. In caso contrario, devono fare un riconoscimento di filiazione di un figlio naturale nato fuori dal matrimonio (ai sensi degli articoli 250 e seguenti del D.P.R. 396/2000) presso un notaio. L’originale del riconoscimento deve essere presentato al Consolato (se fatto presso un notaio britannico, previa apostillata e traduzione in italiano).

Le richieste email non complete di tutti gli elementi richiesti non saranno considerate e non riceveranno risposta. Il servizio sarà erogato in base alla disponibilità dell’Ufficio.