Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Dichiarazioni di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge: modifiche normative all’art. 4, comma 1-bis, lettera b), della Legge n. 91/1992.

Si informano i connazionali che la legge di bilancio per l’anno 2026 prevede specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, le modifiche in parola prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – di minori nati all’estero che non acquisiscano automaticamente la cittadinanza italianaai sensi dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, possano ora essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. È stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni, che non saranno più soggette al pagamento del contributo di€250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992

Tali modifiche vigono dal 1° gennaio 2026, non hanno quindi carattere retroattivo. Per questa ragione, la gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate.

Resta, invece, in vigore, la richiesta del pagamento del contributo di €250 per le dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025, da rendersi entro il 31 maggio p.v..

La pagina “Cittadinanza” del sito del Consolato d’Italia a Manchester verrà aggiornata quanto prima riflettendo le nuove previsioni normative.