{"id":1234,"date":"2024-01-12T15:27:35","date_gmt":"2024-01-12T15:27:35","guid":{"rendered":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/?page_id=1234"},"modified":"2026-03-23T15:37:31","modified_gmt":"2026-03-23T15:37:31","slug":"accordion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/accordion\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il possesso della cittadinanza italiana \u00e8 <strong>indispensabile<\/strong> per poter:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>richiedere il <strong>passaporto <\/strong>o la <strong>CIE<\/strong>;<\/li>\n<li>richiedere l&#8217;iscrizione <strong>all&#8217;AIRE<\/strong>;<\/li>\n<li>richiedere un <strong>cambio di nome o cognome<\/strong>;<\/li>\n<li>partecipare alle <strong>elezioni politiche<\/strong> ed eventuali <strong>referendum<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La materia \u00e8 regolata dalla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91\">Legge 91\/1992<\/a> che, a differenza della precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I principii generali ai quali si ispira la cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza per discendenza <em>(ius sanguinis)\u00a0<\/em>per le persone nate in Italia;<\/li>\n<li>trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza per discendenza <em>(ius sanguinis)\u00a0<\/em>per le persone nate all&#8217;estero, solo ad alcune condizioni (v. la pagina dedicata) in vigore a partire dal 28 marzo 2025;<\/li>\n<li>acquisto <em>iure soli<\/em> per nascita sul territorio (solo in casi marginali);<\/li>\n<li>possibilit\u00e0 di detenere cittadinanze multiple;<\/li>\n<li>manifestazione di volont\u00e0 per acquisto e perdita.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"accordion-item\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2 id=\"heading2\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#collapse2\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse2\"><br \/>\n<strong>Acquisto della cittadinanza per MATRIMONIO o UNIONE CIVILE<\/strong><br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"collapse2\" class=\"accordion-collapse collapse \" role=\"region\" data-bs-parent=\"collapseDiv1\" aria-labelledby=\"heading2\">\n<div class=\"collapse-body p-2\">\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 \u00e8 attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.<\/p>\n<p>Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7\/ 2017).<\/p>\n<p>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>\u00a0Riferimenti normativi:<\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Legge n. 123\/1983<\/li>\n<li>Legge n. 91\/1992 e DPR n. 572\/1993 e n. 362\/1994<\/li>\n<li>Legge n. 94\/2009<\/li>\n<li>Legge n. 76\/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7\/2017<\/li>\n<li>L. n. 113\/2018 e Legge n. 132\/2018<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130\">L. n. 130\/2020<\/a> e Legge n. 173\/2020<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>\u00a0Requisiti per la richiesta della cittadinanza<\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Residenza<\/u> nella circoscrizione consolare:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Il richiedente dovr\u00e0 indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l\u2019apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 \u2013 Registrazione e inserimento istanza).<\/li>\n<li>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile di nazionalit\u00e0 italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all\u2019Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovr\u00e0 essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarit\u00e0 dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessit\u00e0 del domicilio disgiunto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Termini di presentazione<\/u>:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>La domanda pu\u00f2 essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio\/unione civile, se il coniuge \u00e8 cittadino italiano <em>iure sanguinis, <\/em>cio\u00e8 dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Trascrizione e validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile<\/u>:<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"collapse-body p-2\">\n<ol>\n<li>Se avvenuto all&#8217;estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.<\/li>\n<li>Il vincolo di coniugio\/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all\u2019adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio\/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Situazione penale:<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.<\/li>\n<li>Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.<\/li>\n<li>Assenza di condanne per delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<h3><\/h3>\n<h3><strong>\u00a0Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza<\/strong><\/h3>\n<h3><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Atto di nascita<\/strong> o equivalente, in originale, rilasciato dal Paese in cui si \u00e8 nati, completo di tutte le generalit\u00e0 (incluse paternit\u00e0 e maternit\u00e0), debitamente legalizzato\/apostillato e tradotto in lingua italiana<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Certificato penale<\/strong> rilasciato dal proprio Paese di origine e da ciascuno degli eventuali altri Paesi di residenza nei quali si \u00e8 vissuto a partire dai 14 anni (tranne l\u2019Italia) o dei quali si possiede la cittadinanza, solo in originale, rilasciato nei <strong>sei mesi precedenti<\/strong> la data di presentazione dell\u2019istanza, <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\/\"><strong>apostillato\/legalizzato e tradotto professionalmente<\/strong><\/a>\u00a0in italiano<strong>. Il certificato da richiedere per il Regno Unito \u00e8 il ACRO Police certificate, debitamente apostillato e tradotto. <\/strong>Il richiedente \u00e8 esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e <u>non<\/u> ne ha conservato la cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Ricevuta del versamento del c<strong>ontributo di 250\u20ac<\/strong> a favore del Ministero dell\u2019Interno, con le modalit\u00e0 indicate nella sezione \u201cCosti\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Documento di identit\u00e0<\/strong>: fotocopia del passaporto oppure della carta di identit\u00e0 estera in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Copia dell\u2019atto di matrimonio<\/strong> o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l\u2019atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>NOTA BENE<\/u>: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potr\u00e0 avvalersi dell\u2019autocertificazione ai sensi del DPR 445\/2000.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong> non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). <u>Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti<\/u>:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>PLIDA della Societ\u00e0 Dante Alighieri<\/li>\n<li>CertIt dell\u2019Universit\u00e0 Roma Tre<\/li>\n<li>CILS dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena<\/li>\n<li>CELI dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia<\/li>\n<li>Co.L dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Reggio Calabria<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.<\/p>\n<p>Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ul>\n<li>Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019Accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del D.Lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione.<\/li>\n<li>I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all\u2019articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all\u2019estero), solo se rilasciato dalle Autorit\u00e0 italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.<\/li>\n<li>Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Procedura<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>FASE 1 \u2013 <\/em>REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA<\/strong><\/p>\n<p>Il richiedente residente all\u2019estero dovr\u00e0 effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell\u2019Interno (<u>https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm<\/u>) senza l\u2019utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.<\/p>\n<p>Si precisa che l\u2019indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.<\/p>\n<p><strong>Il richiedente \u00e8 tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovr\u00e0 procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. <\/strong>In particolare, andranno riportate le generalit\u00e0 indicate nell\u2019atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e\/o in atti e documenti formati all\u2019estero dalle competenti autorit\u00e0 straniere (quali atti di matrimonio, documenti d\u2019identit\u00e0, sentenze di cambio nome\/cognome, etc.). <em>In caso di discordanze, il richiedente \u00e8 tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.<\/em><\/p>\n<p>Nella domanda dovr\u00e0 essere dichiarata l&#8217;eventuale convivenza di figli minori del\/della richiedente, nati da una precedente relazione.<\/p>\n<p>Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.<\/p>\n<p>Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all\u2019interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sar\u00e0 possibile inserire solo l\u2019accento sull\u2019ultima lettera utilizzando l\u2019apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>FASE 2 \u2013 <\/em>VERIFICA CONSOLARE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Consolare sar\u00e0 automaticamente informato della presentazione della domanda e proceder\u00e0 alle necessarie verifiche. Il richiedente ricever\u00e0 quindi, in modalit\u00e0 telematica tramite il portale del Ministero dell\u2019Interno, una comunicazione relativa all\u2019accettazione o al rifiuto della propria pratica.<\/p>\n<p>In caso di rifiuto della domanda, si potr\u00e0 ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti gi\u00e0 effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.<\/p>\n<p>In caso di accettazione, il richiedente sar\u00e0 convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l\u2019autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella gi\u00e0 trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.<\/p>\n<p>Tutta la documentazione di cui sopra sar\u00e0 conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d\u2019identit\u00e0 e del certificato linguistico, per i quali verr\u00e0 effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>FASE 3 \u2013 <\/em>VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell\u2019Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell\u2019Interno invier\u00e0 il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell\u2019interessato\/a.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>FASE 4 \u2013 <\/em>DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verr\u00e0 notificato \u2013 tramite portale \u2013 con comunicazione indirizzata al richiedente. All\u2019atto della notifica verranno altres\u00ec richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):<\/p>\n<ul>\n<li>Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l\u2019estratto) e corrispondente atto estero<\/li>\n<li>Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione \u201cDocumenti\u201d)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell\u2019unione civile n\u00e9 la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.<\/p>\n<p>Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l\u2019interessato verr\u00e0 convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi \u00e8 tassativo, decorso il quale si perder\u00e0 il diritto al conseguimento della cittadinanza.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto il pagamento di una percezione, con le modalit\u00e0 indicate nella sezione \u201cCosti\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l\u2019atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorit\u00e0 competenti nel paese di residenza e dovr\u00e0 essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione\/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione \u201cDocumenti\u201d.<\/p>\n<p>La persona interessata prester\u00e0 giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><em>\u201cGIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA <\/em><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/download\/pdf\/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf\"><em>COSTITUZIONE<\/em><\/a><em> E LE LEGGI DELLO STATO\u201d<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana decorrer\u00e0 dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il certificato di nascita originale sar\u00e0 inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all\u2019AIRE e al verbale dell\u2019avvenuto giuramento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Costi<\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Contributo di 250\u20ac a favore del Ministero dell\u2019Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell\u2019Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<br \/>\nNome della Banca:\u00a0Poste Italiane S.p.A.<br \/>\nCodice IBAN:\u00a0IT54D0760103200000000809020<br \/>\nCausale del versamento:\u00a0Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT di Poste Italiane:\u00a0BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)<\/p>\n<p>Codice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Autentica di firma sull\u2019istanza: art. 24 \u2013 20,00 euro<\/li>\n<li>Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 \u2013 24,00 euro<\/li>\n<li>Copia conforme del documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0: art 71 \u2013 10,00 euro<\/li>\n<\/ul>\n<p>(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)<\/p>\n<ul>\n<li>Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 \u2013 10,00 euro<\/li>\n<li>Conformit\u00e0 della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A \u2013 13,00 euro<\/li>\n<li>Percezione sul verbale di giuramento: art 8 \u2013 15,00 euro<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Contatti e link utili<\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Trova il tuo Consolato:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco\">https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco<\/a><\/p>\n<p>Invia la tua domanda al Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm\">https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile\/\">https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\" style=\"text-align: justify;\">\n<div id=\"collapse2\" class=\"accordion-collapse collapse \" role=\"region\" data-bs-parent=\"collapseDiv1\" aria-labelledby=\"heading2\">\n<div class=\"collapse-body p-2\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2 id=\"heading4\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#collapse4\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse4\"><br \/>\n<b>Riconoscimento della cittadinanza per DISCENDENZA (<em>iure sanguinis<\/em>)<\/b><\/button><\/h2>\n<div id=\"collapse4\" class=\"accordion-collapse collapse \" role=\"region\" data-bs-parent=\"collapseDiv1\" aria-labelledby=\"heading4\">\n<div class=\"collapse-body p-4\">\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #ff0000;\"><strong>MINORENNI<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Per il riconoscimento della cittadinanza di un minorenne, \u00e8 necessario:<\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li>VERIFICARE CHE SI RIENTRI IN UNO DI QUESTI CASI &#8220;<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/atti-di-nascita\/\">trasmissione automatica di cittadinanza<\/a>&#8220;<\/li>\n<li>Se si verifica che non \u00e8 possibile trascrivere automaticamente la nascita, allora potrebbero applicarsi le condizioni dell&#8217;ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff0000; text-decoration: underline;\"><strong>MAGGIORENNI<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">I cittadini <span style=\"color: #ff0000;\">stranieri<\/span> discendenti di cittadini italiani possono chiedere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana per discendenza, purch\u00e9\u00a0<u>maggiorenni<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Requisiti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il processo di ricostruzione \u00e8 spesso complesso e\u00a0<strong>non pu\u00f2 essere effettuato n\u00e9 per e-mail n\u00e9 per telefono<\/strong>. Spetta al richiedente, in base alle proprie specifiche circostanze, concludere se ha diritto o meno a richiedere il riconoscimento e quindi presentare istanza, con tutto ci\u00f2 che ne consegue.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le istanze vanno presentate in base al luogo di residenza del richiedente: i residenti all\u2019estero devono rivolgersi all\u2019<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco?cid=2557232\">Ambasciata o Consolato d\u2019Italia competenti per territorio<\/a>, i residenti in Italia al Comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il riconoscimento della cittadinanza italiana <em>jure sanguinis<\/em> \u00e8 esclusivamente possibile ai sensi dell\u2019art 3-bis della Legge 91\/1992, come modificata dalla Legge 74\/2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Nel particolare:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">LETTERA C: <strong><em>un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">LETTERA D: <strong><em>un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Prima di presentare istanza, \u00e8 bene valutare che:<\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li><strong>Se l\u2019ascendente ha acquistato un\u2019altra cittadinanza fino al 15\/08\/1992, e con lui i suoi figli minori (anche precedentemente per\u00a0<em>ius soli<\/em>), entrambi hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza<\/strong>(artt. 7, 8, 12 L. 555\/1912, Circolare Ministero dell\u2019Interno n. 43347, 03\/10\/2024). Fanno eccezioni i casi di:\n<ul>\n<li>riacquisto della cittadinanza effettuato dall\u2019ascendente durante la minore et\u00e0 del figlio di cui trattasi oppure;<\/li>\n<li>riacquisto della cittadinanza effettuato dal figlio in questione entro il 19\u00b0 anno di et\u00e0;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Si pu\u00f2 risalire alla linea materna solo se il discendente \u00e8 nato a partire dal 1\u00b0 gennaio 1948;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Se anche solo uno dei propri ascendenti ha rinunciato alla cittadinanza italiana<\/strong>, la linea di discendenza si \u00e8 interrotta e i discendenti non hanno pi\u00f9 titolo per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\">I residenti in questa\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/chi-siamo\/\"><strong>circoscrizione consolare<\/strong><\/a>\u00a0i cui familiari abbiano gi\u00e0 presentato istanza presso questo Consolato possono consegnare\u00a0<strong>copia semplice<\/strong>\u00a0della documentazione riguardante gli ascendenti comuni, ma dovranno produrre gli originali di tutti gli\u00a0<strong>ulteriori<\/strong>\u00a0documenti necessari alla ricostruzione della\u00a0<strong>propria<\/strong>\u00a0cittadinanza. Lo stesso discorso vale per le istanze presentate congiuntamente (due fratelli oppure un genitore e un figlio, purch\u00e9 entrambi residenti nella nostra circoscrizione): per gli ascendenti comuni, \u00e8 richiesto un solo set in originale, mentre per successivi sono sufficienti semplici fotocopie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><u>I Consolati non possono fornire assistenza nel reperimento di certificazioni da allegare all\u2019istanza<\/u><\/strong>. Sono i singoli richiedenti a dover individuare, raccogliere e ordinare la documentazione relativa al proprio caso specifico rivolgendosi ai propri familiari, ai Comuni in Italia e agli organismi presenti nei Paesi dove i propri antenati abbiano vissuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Tempi e Costi<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Nel presentare istanza \u00e8 dovuto il pagamento di una tassa di ricognizione di <strong>600\u20ac<\/strong>\u00a0<strong>(<\/strong><a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/albo-consolare\/tariffe-consolari\/\"><strong>art. 7bis T.C.<\/strong><\/a><strong>),\u00a0<\/strong>da effettuare con carta di debito britannica al momento della consegna degli originali allo sportello del Consolato.\u00a0<strong>Il pagamento NON \u00e8 rimborsabile ed \u00e8 svincolato dall\u2019esito dell\u2019istanza.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il termine per la trattazione delle istanze \u00e8 di\u00a0<strong>24-36 mesi<\/strong>\u00a0dal momento della consegna degli originali allo sportello del Consolato,\u00a0<u>purch\u00e9 corretta e completa<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le istanze che si rivelano errate o incomplete vengono restituite al richiedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il giorno dell\u2019appuntamento, il richiedente deve consegnare tutta la documentazione\u00a0<strong>in originale,<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\"><strong>apostillata\/legalizzata e tradotta in italiano<\/strong><\/a>, dopo essersi accertato che non ci siano\u00a0<strong>discrepanze di alcun genere<\/strong>\u00a0(es.: nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.), assieme a una busta prepagata e preaffrancata fino a 100 grammi.\u00a0I documenti richiesti\u00a0<u>non hanno scadenza<\/u>\u00a0e non possono essere restituiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Come prenotare l\u2019appuntamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Unicamente attraverso\u00a0<a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>Prenot@mi<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Ogni appuntamento \u00e8 individuale: il servizio viene fornito alla persona che l\u2019ha prenotato. Ciascun richiedente ricever\u00e0 un\u2019e-mail alla quale deve rispondere per confermare la data dell\u2019appuntamento, in quanto\u00a0<u>il sistema cancella automaticamente tutti gli appuntamenti non confermati<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><u>IMPORTANTE<\/u><\/strong><u>! Il Prenot@mi \u00e8\u00a0<strong>completamente gratuito<\/strong><\/u>. Invitiamo tutti gli utenti a diffidare di chiunque assicuri di poter procurare a pagamento appuntamenti in tempi pi\u00f9 ravvicinati e raccomandiamo di\u00a0<u>non effettuare alcun pagamento<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #ff0000;\"><strong>DOCUMENTI NECESSARI ISTANZA AI SENSI DELLA LETTERA C, art 3-bis della Legge 91\/1992:<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><em>\u201cun ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>PER IL RICHIEDENTE<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li><strong>Passaporto <\/strong>del richiedente non scaduto e fotocopia della pagina con foto e firma. Se in possesso di pi\u00f9 cittadinanze, si dovranno presentare in originale tutti gli altri passaporti, unitamente ai certificati di naturalizzazione per le altre cittadinanze eventualmente acquisite, apostillati\/legalizzati e tradotti in italiano;<\/li>\n<li><strong>Prova di residenza <\/strong>in\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/consolato_manchester\/it\/il-consolato\/la-rete-consolare\/la-rete-consolare.html\">questa circoscrizione consolare<\/a>\u00a0(es. utenze,\u00a0<em>Council tax,<\/em>\u00a0ecc);<\/li>\n<li><strong>Certificato di nascita<\/strong>:\n<ul>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato nel\u00a0<strong>Regno Unito<\/strong>\u2192\u00a0<strong><em>certified\u00a0copy of an entry of birth\u00a0<\/em><\/strong>in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\/\">apostillata e tradotta in italiano<\/a>;<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia \u2192<strong>estratto dell\u2019atto di nascita su modello plurilingue\u00a0<\/strong>in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in uno Stato membro dell\u2019Unione Europea\u2192 certificato di nascita con supporto multilingue per la traduzione ai sensi del Regolamento 1191\/2016;<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in un\u00a0<strong>altro Stato<\/strong>\u2192 fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalit\u00e0 di legalizzazione e traduzione indicate dall\u2019<a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/service-info.sco?serviceId=50\">ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita<\/a>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Atti di stato civile\u00a0<\/strong>(es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio): ogni certificato dovr\u00e0 essere presentato in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza\/legalizzazione-e-traduzione-dei-certificati\/\">apostillato\/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano.<\/a>Per\u00a0<u>ciascun<\/u>\u00a0matrimonio e per\u00a0<u>ciascun<\/u>\u00a0divorzio si dovr\u00e0 produrre copia\u00a0<u>semplice<\/u>\u00a0del passaporto e certificato di nascita del coniuge\/partner attuale e\/o precedente.\u00a0\u00a0<em>(Per i divorzi britannici<strong>,<\/strong> apposito paragrafo in fondo a questa sezione)<\/em><em>;<\/em><\/li>\n<li>Se il capostipite \u00e8 il genitore dell\u2019istante e tale capostipite non aveva acquisito la cittadinanza britannica al momento della nascita dei minori, il richiedente potr\u00e0 produrre i certificati di nascita dei <strong>figli minori<\/strong>\u00a0in originale, apostillati\/legalizzati e tradotti professionalmente in italiano.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>RIGUARDO AL CAPOSTIPITE (il genitore o il\/la nonno\/a, cittadino italiano e trasferitosi all\u2019estero):<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li><strong>\u201cestratto per riassunto dell\u2019atto di nascita completo\u201d<\/strong>\u00a0o<strong> B) \u201ccopia conforme dell\u2019atto integrale di nascita\u201d<\/strong>. Deve contenere i nomi dei genitori ed eventuali annotazioni a margine (es. matrimonio, eventuale divorzio, perdita e\/o riacquisto cittadinanza italiana, morte); deve essere in originale, firmato e timbrato dall\u2019Ufficiale di Stato Civile. Qualora il capostipite fosse nato prima che nel Comune di nascita fosse istituito il Registro di Stato Civile, si dovranno presentare un certificato di\u00a0<strong>battesimo<\/strong>, in originale, firmato e timbrato dall\u2019ufficio parrocchiale, corredato da lettera del Comune attestante l\u2019anno di istituzione del proprio Registro di Stato Civile e l\u2019inesistenza del nominativo in questione in detto Registro.<\/li>\n<li><strong>Atti di stato civile <\/strong>(matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio). Ciascun certificato dovr\u00e0 essere presentato in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/consolato_manchester\/it\/i-servizi\/legalizzazione-apostille-e-traduzioni.html\">apostillato\/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano<\/a>. Qualora detti certificati fossero gi\u00e0 stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli \u201cestratti per riassunto\u201d rilasciati dal Comune competente. Nella documentazione presentata non sono ammesse discrepanze\u00a0<u>di alcun genere<\/u>\u00a0(es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.). Pertanto, si invita ad ottenere alla correzione dei certificati prima di presentarli.<\/li>\n<li><strong>Se il capostipite \u00e8 emigrato in Regno Unito: <\/strong>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">\u00a0 <strong>certificato di non naturalizzazione<\/strong> rilasciato dall\u2019\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ukba.homeoffice.gov.uk\/britishcitizenship\/proof-that-you-are-not-british\"><strong><em>Home Office UK Border Agency,\u00a0<\/em><\/strong><\/a><a href=\"mailto:ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk\"><em>ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk<\/em><\/a><em>. \u00a0<\/em><strong>Il certificato <\/strong>deve essere <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/consolato_manchester\/it\/i-servizi\/legalizzazione-apostille-e-traduzioni.html\">apostillato e tradotto professionalmente in italiano<\/a>. L\u2019<em>apost\u00edlle<\/em>\u00a0deve legalizzare la firma del funzionario dell\u2019ente che ha rilasciato la dichiarazione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Se il capostipite \u00e8 emigrato in altri Paesi o ha risieduto in altri Paesi: <\/strong>\n<ul>\n<li><strong>Dichiarazione di non\u00a0naturalizzazione\u00a0<\/strong>rilasciata dalle competenti Autorit\u00e0 del Paese del caso,\u00a0esclusivamente in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza\/legalizzazione-e-traduzione-dei-certificati\/\">completa di\u00a0<em>apost\u00edlle <\/em>o legalizzazione<\/a> da parte delle competenti Autorit\u00e0 dello Stato del caso e tradotta professionalmente in italiano (anch&#8217;essa potrebbe necessitare\u00a0di<a href=\"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza\/legalizzazione-e-traduzione-dei-certificati\/\">\u00a0<em>apost\u00edlle\/<\/em>legalizzazione\/dichiarazione di conformit\u00e0<\/a>). Al riguardo, si raccomanda di verificare quanto precede <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco?cid=2557232\">sul sito dell\u2019Ambasciata o Consolato d\u2019Italia nel Paese di rilascio del certificato<\/a>. Nel caso in cui l\u2019avo dante causa abbia risieduto in vari Paesi (ad es.:, Argentina, Brasile, Venezuela), le certificazioni attinenti alla sua eventuale naturalizzazione dovranno essere prodotte per ciascuno di tali Paesi.\u00a0 <strong>IMPORTANTE<\/strong>: qualora risultasse da altri documenti che il capostipite abbia utilizzato anche\u00a0<u>altre<\/u>\u00a0identit\u00e0 (ad es.:, oltre al \u201cGiuseppe DE\u00a0 SANTIS\u201d del proprio certificato di nascita, anche\u00a0<em>\u201cGuiseppe DE\u00a0 SANTIS\u201d<\/em>\u00a0o\u00a0<em>\u201cGiuseppe Angelo DESANTIS\u201d<\/em>\u00a0in certificati di matrimonio o nascita dei figli, detta dichiarazione deve imprescindibilmente riportare\u00a0<u>tutte<\/u>\u00a0le ulteriori identit\u00e0 risultanti in altri documenti, altrimenti \u00e8 necessario produrre nuovi certificati<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"text-align: left;\" start=\"5\">\n<li><strong>Ogni altro documento utile per la ricostruzione:\u00a0<\/strong>passaporti, documenti di identit\u00e0, documenti di sbarco nel Paese di emigrazione, visti, permesso di residenza, certificati di stato di famiglia, ecc.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>RIGUARDO AD EVENTUALI ASCENDENTI INTERMEDI IN LINEA RETTA:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Atti di stato civile<\/strong>: nascita<em>,<\/em>\u00a0matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte di tutti gli ascendenti in linea retta. Se al momento della nascita i genitori non fossero coniugati, il certificato di nascita deve riportare i nomi di\u00a0<u>entrambi i genitori<\/u>\u00a0in qualit\u00e0 di dichiaranti\u00a0<em>(informant)<\/em>. Quando invece i genitori al momento della nascita erano coniugati, \u00e8 sufficiente che compaia il nome di un solo dichiarante. Ogni certificato dovr\u00e0 essere presentato in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/consolato_manchester\/it\/i-servizi\/legalizzazione-apostille-e-traduzioni.html\">apostillato\/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano.<\/a>\u00a0Qualora detti certificati fossero gi\u00e0 stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli \u201cestratti per riassunto\u201d rilasciati dal Comune competente. Nella documentazione presentata non sono ammesse discrepanze\u00a0<u>di alcun genere<\/u>\u00a0(es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.). Pertanto, si invita ad ottenere alla correzione dei certificati prima di presentarli.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #ff0000;\"><strong>DOCUMENTI NECESSARI ISTANZA AI SENSI DELLA LETTERA D, art 3-bis della Legge 91\/1992:<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><em>\u201cun genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li><strong>Passaporto <\/strong>del richiedente non scaduto e fotocopia della pagina con foto e firma. Se in possesso di pi\u00f9 cittadinanze, si dovranno presentare in originale tutti gli altri passaporti, unitamente ai certificati di naturalizzazione per le altre cittadinanze eventualmente acquisite, apostillati\/legalizzati e tradotti in italiano;<\/li>\n<li><strong>Prova di residenza <\/strong>in\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/consolato_manchester\/it\/il-consolato\/la-rete-consolare\/la-rete-consolare.html\">questa circoscrizione consolare<\/a>\u00a0(es. utenze,\u00a0<em>Council tax,<\/em>\u00a0ecc);<\/li>\n<li><strong>Certificato di nascita:<\/strong>\n<ul>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato nel\u00a0<strong>Regno Unito<\/strong>\u2192\u00a0<strong><em>certified\u00a0copy of an entry of birth\u00a0<\/em><\/strong>in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\/\">apostillata e tradotta in italiano<\/a>;<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia \u2192<strong>estratto dell\u2019atto di nascita su modello plurilingue\u00a0<\/strong>in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in un Paese membro dell\u2019Unione Europea\u2192 certificato di nascita con supporto multilingue per la traduzione ai sensi del Regolamento 1191\/2016;<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in un\u00a0<strong>altro Stato<\/strong>\u2192 fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalit\u00e0 di legalizzazione e traduzione indicate dall\u2019<a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/service-info.sco?serviceId=50\">ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita<\/a>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Atti di stato civile\u00a0<\/strong>(es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio del richiedente): ogni certificato dovr\u00e0 essere presentato in originale,\u00a0<a href=\"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza\/legalizzazione-e-traduzione-dei-certificati\/\">apostillato\/legalizzato e tradotto professionalmente in italiano.<\/a>Per\u00a0<u>ciascun<\/u>\u00a0matrimonio e per\u00a0<u>ciascun<\/u>\u00a0divorzio si dovr\u00e0 produrre copia\u00a0<u>semplice<\/u>\u00a0del passaporto e certificato di nascita del coniuge\/partner attuale e\/o precedente.\u00a0\u00a0<em>(Per i divorzi britannici<strong>,<\/strong> apposito paragrafo in fondo a questa sezione)<\/em><em>;<\/em><\/li>\n<li><strong><u>Copia conforme dell\u2019atto di nascita del genitore italiano<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li><strong><u>Certificato di cittadinanza italiana del genitore italiano, attestante la data di acquisto della cittadinanza italiana<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li><strong><u>Certificato storico di residenza del genitore<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li>Fotocopia di un passaporto o documento d\u2019identit\u00e0 italiano del genitore italiano;<\/li>\n<li>Se il richiedente non \u00e8 britannico, sharecode che provi il diritto a vivere in Regno Unito;<\/li>\n<li><strong>\u00a0Busta <em>special delivery <\/em><\/strong>per eventuale restituzione della documentazione, pre-indirizzata e pre-affrancata fino a 100 grammi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\">Inoltre,\u00a0<strong>se i genitori si sono sposati o uniti civilmente all\u2019estero<\/strong>\u00a0e il relativo atto non \u00e8 stato ancora trascritto in Italia, \u00e8 necessario richiedere contestualmente la\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/atti-di-matrimonio-o-unione-civile\/\">trascrizione del certificato di matrimonio o unione civile<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Invece,\u00a0<strong>se i genitori non sono coniugati n\u00e9 uniti civilmente<\/strong>, \u00e8 necessario che entrambi compaiano come dichiaranti (<em>informants<\/em>) sul certificato di nascita. In caso contrario, devono fare un riconoscimento di filiazione di un figlio naturale nato fuori dal matrimonio (ai sensi degli articoli 250 e seguenti del D.P.R. 396\/2000) presso un notaio. L\u2019originale del riconoscimento deve essere presentato al Consolato (se fatto presso un notaio britannico, previa\u00a0<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\/\">apostillata e traduzione in italiano<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>*** Documentazione da produrre in originale in relazione ai divorzi britannici ***<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>(A) Sentenze di divorzio emesse in Inghilterra e Galles\u00a0<\/strong><strong>dal 10\/03\/2001 al 31\/12\/2020<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li><strong><em>Decree absolute<\/em><\/strong><em>(final order<\/em>)<strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><u>in originale<\/u>. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione \u201c<em>I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court<\/em>\u201d sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Se il decreto \u00e8 stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa<strong>\u00a0nota di trasmissione (e-mail)<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Traduzione\u00a0<\/strong>in\u00a0italiano del\u00a0<em>decree absolute<\/em>;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/modello_art._39__divorzio_pre_31.12.20_mcr_def.pdf\"><strong>Modello D180<\/strong><\/a><u>in originale<\/u>.\u00a0Il modello deve essere munito della dichiarazione \u201c<em>I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court<\/em>\u201d sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. La traduzione del modello D180 non \u00e8 necessaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>(B) Sentenze di divorzio emesse in Inghilterra e Galles\u00a0<\/strong><strong>fino al 09\/03\/2001 e dal 01\/01\/2021<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: left;\">\n<li><strong><em>Decree nisi\u00a0<\/em><\/strong><em>(provisional order)<\/em><u>in originale<\/u>.\u00a0Tale decreto deve essere munito della dichiarazione \u201c<em>I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court<\/em>\u201d sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Il documento dev\u2019essere\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/get-document-legalised\"><em>apostillato<\/em><\/a>\u00a0presso l\u2019FCDO.\u00a0Se il decreto \u00e8 stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa<strong>\u00a0nota di trasmissione (e-mail)<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Traduzione in italiano\u00a0<\/strong>del\u00a0<em>decree nisi<\/em>. La traduzione non necessita di apostille;<\/li>\n<li><strong><em>Decree absolute<\/em><\/strong><em>(final order<\/em>)<u>in originale<\/u>. Tale decreto deve essere munito della dichiarazione \u201c<em>I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court<\/em>\u201d sottoscritta e timbrata dal Giudice, da un notary public oppure da un solicitor. Il documento dev\u2019essere\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/get-document-legalised\"><em>apostillato<\/em><\/a>\u00a0presso l\u2019FCDO.\u00a0Se il decreto \u00e8 stato trasmesso dalla Corte in formato digitale e non cartaceo, bisogna allegare anche la relativa<strong>\u00a0nota di trasmissione (e-mail)<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Traduzione in italiano<\/strong>del\u00a0<em>decree absolute<\/em>. La traduzione non necessita di apostille.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>* * * * * *<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>IMPORTANTE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\"><u>TUTTI I DOCUMENTI SUCCITATI VANNO PRODOTTI SOLO IN VERSIONE ORIGINALE<\/u><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\"><strong>Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall\u2019Italia<\/strong>devono essere presentati in originale apostillato dalle competenti Autorit\u00e0 o, a seconda dei Paesi, legalizzato dall\u2019Ambasciata o Consolato d\u2019Italia\u00a0<u>in loco<\/u>\u00a0e accompagnati dalle relative traduzioni in italiano, che devono essere certificate conformi agli originali\u00a0<u>non dal traduttore che le ha eseguite<\/u>\u00a0ma dall\u2019Ambasciata o Consolato d\u2019Italia\u00a0<u>nel Paese di emissione<\/u>.<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Nel caso di pi\u00f9 certificati rilasciati in pi\u00f9 Paesi (ad esempio, nascita in Argentina e matrimonio in Regno Unito), le traduzioni possono essere effettuate da un unico traduttore o, purch\u00e9 a livello professionale, dal richiedente stesso.<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\"><strong>Le\u00a0<em>apost\u00edlles <\/em>sono valide solo se apposte su documenti originali<\/strong>, non su traduzioni o su fotocopie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2 id=\"heading5\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#collapse5\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse5\"><br \/>\n<strong>RINUNCIA alla cittadinanza<\/strong><br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"collapse5\" class=\"accordion-collapse collapse \" role=\"region\" data-bs-parent=\"collapseDiv1\" aria-labelledby=\"heading5\">\n<div class=\"collapse-body p-5\">\n<p>Il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza italiana deve effettuarne formale dichiarazione ai sensi <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1992\/02\/15\/092G0162\/sg\">dell\u2019art. 11 della Legge n. 91\/1992<\/a>.<\/p>\n<p>I cittadini residenti\u00a0presso la <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/chi-siamo\/\">circoscrizione consolare di Manchester<\/a> possono rinunciare alla cittadinanza\u00a0<strong>previo appuntamento<\/strong>, al quale dovranno presentare <strong>in originale<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>estratto per riassunto dell\u2019atto nascita (rilasciato dal Comune in cui l\u2019atto \u00e8 stato formato o trascritto);<\/li>\n<li>prova di residenza presso questa circoscrizione consolare (es. utenze, <em>Council tax<\/em>, ecc);<\/li>\n<li>passaporto o altro documento di riconoscimento estero che dimostri il possesso di una seconda cittadinanza;<\/li>\n<li>eventuali passaporto e carta d\u2019identit\u00e0 italiani (che saranno annullati);<\/li>\n<li>per i nati al di fuori del Regno Unito, eventuale certificato di naturalizzazione britannica, rilasciato dai <em>National Archives<\/em> o dallo <em>Home Office<\/em>, apostillato e tradotto in italiano. I richiedenti che volessero conservare il proprio certificato di naturalizzazione originale dovranno presentarne copia conforme all\u2019originale, certificata da un <em>Notary Public<\/em>, la cui firma dovr\u00e0 essere apostillata, e l\u2019intero documento tradotto in italiano;<\/li>\n<li>ricevuta del bonifico di \u20ac250, da effettuare coi seguenti dati:\n<ul>\n<li>IBAN: IT54D0760103200000000809020<\/li>\n<li>banca ricevente: POSTE ITALIANE S.P.A.<\/li>\n<li>codice BIC\/SWIFT: BPPIITRRXXX<\/li>\n<li>beneficiario: Ministero dell\u2019Interno D.L.C.I. Cittadinanza;<\/li>\n<li>causale del versamento: nome e cognome del richiedente + rinuncia alla cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\"><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"collapse-body p-5\">\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Per ottenere un appuntamento<\/strong><\/span>, il richiedente deve inviare una <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>mail a<\/strong><\/span> <a href=\"mailto:manchester.cittadinanza@esteri.it\">manchester.cittadinanza@esteri.it<\/a>, i<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ndicando nell&#8217;oggetto della mail &#8220;RICHIESTA RINUNCIA CITTADINANZA &#8211; nome e cognome del richiedente&#8221; e <\/strong><strong>allegando una scansione di tutta la documentazione sopra elencata<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>Il giorno dell\u2019appuntamento sar\u00e0 inoltre richiesto il pagamento di alcuni diritti amministrativi (<a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/albo-consolare\/tariffe-consolari\/\">art. 4b, NAA<\/a>) da effettuare con carta di debito britannica.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2 id=\"heading6\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#collapse6\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse6\"><br \/>\n<strong>RIACQUISTO della cittadinanza<\/strong><br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"collapse6\" class=\"accordion-collapse collapse \" role=\"region\" data-bs-parent=\"collapseDiv1\" aria-labelledby=\"heading6\">\n<div class=\"collapse-body p-6\">\n<p>Coloro che hanno <strong>acquisito volontariamente un&#8217;altra cittadinanza<\/strong>, a qualsiasi titolo, <strong>fino al 15 agosto 1992<\/strong>,\u00a0hanno <strong>perso automaticamente la cittadinanza italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong>tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: <strong>certificato di naturalizzazione<\/strong> oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p><strong>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato <u>personalmente<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le donne italiane che hanno <strong>sposato un cittadino britannico fino al 31 dicembre 1948<\/strong> sono diventate automaticamente britanniche e, per la legge all&#8217;epoca in vigore, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana. Per loro \u00e8 possibile riacquistare la cittadinanza con un&#8217;<strong>apposita dichiarazione da formalizzare in Consolato<\/strong>. I loro figli avranno titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana, purch\u00e9 <strong>nati a partire dal 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>.<\/p>\n<p>Per contro, le cittadine italiane che si sono sposate con un cittadino britannico <strong>dal 1\u00b0 gennaio 1949<\/strong> non hanno pi\u00f9 acquisito automaticamente la cittadinanza britannica (<em>British Nationality Act<\/em> <em>1948<\/em>).<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Per ottenere un appuntamento<\/strong><\/span>, il richiedente deve inviare una <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>mail a<\/strong><\/span> <a href=\"mailto:manchester.cittadinanza@esteri.it\">manchester.cittadinanza@esteri.it<\/a>, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>indicando nell&#8217;oggetto della mail &#8220;RICHIESTA RIACQUISTO CITTADINANZA &#8211; nome e cognome del richiedente&#8221; e<\/strong> <strong>allegando una scansione di tutta la documentazione sopra elencata<\/strong><\/span>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"heading7\" class=\"accordion-header\" style=\"text-align: justify;\"><button class=\"accordion-button\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#collapse7\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse7\"><br \/>\n<strong> Acquisto della cittadinanza per BENEFICIO DI LEGGE (comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992, comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025)<br \/>\n<\/strong><br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"collapse7\" class=\"accordion-collapse collapse \" role=\"region\" data-bs-parent=\"collapseDiv1\" aria-labelledby=\"heading6\">\n<div class=\"collapse-body p-7\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, <strong>i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/strong>Il\u00a0minore\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">non\u00a0sar\u00e0\u00a0cittadino per nascita\u00a0o\u00a0iure sanguinis<\/span>.<\/strong><\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma <strong>dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/strong><\/p>\n<p>Nel <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>primo caso (comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992)\u00a0<\/strong><\/span><\/span>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0congiuntamente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8\u00a0cittadino\u00a0per nascita.<\/strong>\u00a0Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong>entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"collapse-body p-7\" style=\"text-align: justify;\">\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\">Il\u00a0<\/span><\/span><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">secondo caso\u00a0(comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025)<\/span><\/span><\/strong>\u00a0si applica quando sussistono\u00a0tutte\u00a0le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>persone\u00a0minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al 24 maggio 2025<\/strong>;<br \/>\nfigli di cittadini\u00a0per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li><strong>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029.<\/strong> Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"collapse-body p-7\">\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di Stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>_____________________________________________________________________<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Per ottenere un appuntamento, il richiedente dovr\u00e0 previamente inviare per mezzo postale la documentazione originale sotto indicata al seguente indirizzo: <\/strong><\/span><\/h5>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #ff0000;\"><strong>UFFICIO CITTADINANZA, CONSOLATO D&#8217;ITALIA A MANCHESTER, <\/strong><\/span><\/h5>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #ff0000;\"><strong>58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW<\/strong><\/span><\/h5>\n<p>_____________________________________________________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"> <strong>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA<\/strong><\/span><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Modulo <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MODULO-DI-DICHIARAZIONE-DI-VOLONTA-PER-LACQUISTO-DELLA-CITTADINANZA-ITALIANA-1.pdf\">DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 PER L\u2019ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/a> compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da entrambi i genitori.<\/li>\n<li><strong>\u00a0Certificato di nascita:<\/strong>\n<ul>\n<li>se il minore \u00e8 nato nel <strong>Regno Unito<\/strong> \u2192 <strong><em>certified copy of an entry of birth <\/em><\/strong>in originale, <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\/\">apostillata e tradotta in italiano<\/a>;<\/li>\n<li>se il minore \u00e8 nato in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera o Turchia \u2192 <strong>estratto dell\u2019atto di nascita su modello plurilingue <\/strong>in originale (ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976);<\/li>\n<li>se il richiedente \u00e8 nato in uno Stato membro dell\u2019Unione Europea\u2192 certificato di nascita con supporto multilingue per la traduzione ai sensi del Regolamento 1191\/2016;<\/li>\n<li>se il minore \u00e8 nato in un\u00a0<strong>altro Stato<\/strong> \u2192 fare riferimento alla tipologia di certificato e alle modalit\u00e0 di legalizzazione e traduzione indicate dall&#8217;<a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/service-info.sco?serviceId=50\">ufficio diplomatico-consolare competente per il luogo di nascita<\/a>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Fotocopia dei documenti di identit\u00e0 dei genitori e del minore. (E&#8217; necessario che si presenti una prova\u00a0<span style=\"text-decoration-line: underline;\">\u00a0<\/span><span style=\"text-decoration-line: underline;\">della cittadinanza estera<\/span><span style=\"text-decoration-line: underline;\">\u00a0del minore (passaporto, certificato di cittadinanza) o certificazione concernente il riconoscimento dello status di apolide del\/della minore.)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Si prega, inoltre, di avere cura che vi sia corrispondenza tra i dati anagrafici presenti sul certificato di nascita e quelli presenti sui documenti di identit\u00e0 dei genitori e del minore.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">A beneficio della celerit\u00e0 della conclusione del procedimento, si invitano i connazionali a inviare eventuale documentazione relativa alla cittadinanza italiana IURE SANGUINIS del genitore (ad es. copia del provvedimento di riconoscimento, certificato di cittadinanza rilasciato dal Comune con annotazione di cittadinanza iure sanguinis&#8230;).\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, <strong>se i genitori si sono sposati o uniti civilmente all\u2019estero<\/strong> e il relativo atto non \u00e8 stato ancora trascritto in Italia, \u00e8 necessario richiedere contestualmente la <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/atti-di-matrimonio-o-unione-civile\/\">trascrizione del certificato di matrimonio o unione civile<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece, <strong>se i genitori non sono coniugati n\u00e9 uniti civilmente<\/strong>, \u00e8 necessario che entrambi compaiano come dichiaranti (<em>informants<\/em>) sul certificato di nascita. In caso contrario, devono fare un riconoscimento di filiazione di un figlio naturale nato fuori dal matrimonio (ai sensi degli articoli 250 e seguenti del D.P.R. 396\/2000) presso un notaio. L&#8217;originale del riconoscimento deve essere presentato al Consolato (se fatto presso un notaio britannico, previa <a href=\"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/legalizzazioni-apostille-e-traduzioni\/\">apostillata e traduzione in italiano<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Il servizio sar\u00e0 erogato in base alla disponibilit\u00e0 dell&#8217;Ufficio.<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il possesso della cittadinanza italiana \u00e8 indispensabile per poter: richiedere il passaporto o la CIE; richiedere l&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE; richiedere un cambio di nome o cognome; partecipare alle elezioni politiche ed eventuali referendum. La materia \u00e8 regolata dalla Legge 91\/1992 che, a differenza della precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della [&hellip;]","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":62,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1234","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1234"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8324,"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1234\/revisions\/8324"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/62"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consmanchester.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}